L’Ordine degli Avvocati romano, nell’interesse dei propri iscritti, aveva chiesto al Consiglio Nazionale Forense l’accesso a taluni atti e documenti da questo formati e detenuti; il CNF, tuttavia, aveva consentito un accesso solo parziale e, segnatamente, aveva negato l’ostensione degli atti relativi al procedimento di reclutamento ed assunzione di talune unità di personale (e, in particolare, dei due soggetti responsabili della “comunicazione e media”) e di quelli “giustificativi di tutte le spese sostenute”.
Nel succcessivo giudizio dinanzi al TAR capitolino, ques’tultimo – con la sentenza n. 13255/2014 depositata il 30.12.2014 (Sezione Terza), ha accolto le ragioni degli avvocati romani ed ha ritenuto doverosa da parte del CNF l’ostensione degli propedeutici all’assunzione dei due resposnabili “comunicazione e media”, poiché lo stesso CNF aveva chiesto al Ministro lo scioglimento del COA romano per presunte irregolarità nell’assunzione nel 2012 di un addetto alla comunicazione e, dunque, l’accesso era necessario per consentire appieno l’eserciizo del diritto di difesa nel giudizio penale (invero medio tempore già definito, perché “il fatto non sussistite” nei confronti del Presidente del COA), disciplinare e amministrativo (anche qui il Ministro medio tempore il Ministro aveva già negato la sussistenza dei presupposti per provvedere allo sciglimento).
Il TAR ha poi ritenuto applicabile anche al CNF, così come indicato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (delibera 145 del 21.10.2014: delibera ANAC), la disciplina in materia di prevenzione della corruzione e quella sulla trasparenza e, dunque, rilevato che illegittimamente il CNF non aveva ancora provveduto a esporre in chiaro sul sito istituzionale i “documenti gistificativi delle spese sostenute”, ha accolto la richiesta del COA romano di accesso formulata dall’Ordine istante con decorrenza del gennaio 2013.
La decisione ha una portata “storica” e dirompente, poiché prende posizione a favore dell’ANAC nel ritenere che anche gli Ordini e i collegi professionali sono tenuti agli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e dal successivo D. Lgs. 33/2013 in materia di pubblicità e trasaprenza e consente finalmente agli iscritti agli Ordini di comprendere come e dove sono impiegati i danari riscossi con i contributi annuali previsti e dovuti ai sensi della legge professionali (L. 247/2012).
Del resto, lo stesso Ordine romano ricorrente già da un anno e, dunque, ben prima delle richiamata delibera dell’ANAC, aveva ritenuto di adeguarsi alle prescrizioni in materia di trasparenza, dedicando una apposita sezione del sito istituzionale a “trasaprenza, valutazion e merito” ed ivi indicando in chiaro tutte le spese sostenute e i soggetti beneficiari.
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