Il Tar di Roma, con Sentenza n. 7752 del 1.6.2015 ha statuito che è applicabile al giudizio di ottemperanza l’art. 14 del d.l. n. 669/96, ai sensi del quale la PA dispone del termine di 120 giorni per pagare l’astreinte.
Il termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo, pur se non munito di formula esecutiva e prima della scadenza il creditore non può procedere a esecuzione forzata.
La liquidazione dell’astreinte è stato effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla Corte Europa dei Diritti dell’Uomo, dell’interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali.