Con una recente decisione, la Suprema Corte di Cassazione (Cass., 23 settembre 2020, n. 19906) ha ritenuto ricorribile, ai sensi dell’art. 111 Cost., l’ordinanza (così espressamente definita dall’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2014) con cui si conclude lo speciale procedimento volto a consentire la determinazione dei compensi dovuti all’Avvocato per l’attività da questi svolta. Nell’accogliere il ricorso, ha enunciato principi di particolare interesse con riferimento al criterio utilizzabile per la determinazione del compenso dovuto per le prestazione d’opera intellettuale e, in particolare, sulla interpretazione dell’art. 1284 cod. civ., nel testo risultante dalla modifica apportata dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha previsto una particolare disciplina del tasso degli interessi legali.
Con riferimento al compenso è stato affermato che, ove esso non sia stato convenuto dalle parti, la determinazione non può che essere effettuata dal Giudice, secondo le tariffe e gli usi, sentito il parere dell’Associazione Professionale, derivando, da una corretta interpretazione dell’art. 2233 cod. civ., una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione di esso che, solo in mancanza della convenzione, permette che questa avvenga da parte del Giudice (Cass., 4 giugno 2018, n. 14293; Cass., 25 gennaio 2017, n. 1900; Cass., 10 gennaio 2017, n. 269), con impossibilità per lo stesso di liquidare gli onorari al di sotto dei minimi tariffari (Cass., 23 marzo 2004, n. 5802; Cass., 3 settembre 2003, n. 12840).
La Corte, nell’interpretare la disciplina che è intervenuta ed ha previsto un diverso riconoscimento del tasso degli interessi nelle controversie che hanno ad oggetto il pagamento di somme di denaro quante volte le parti non ne abbiano determinato la misura, ha affermato che il saggio stabilito dalla legislazione speciale, relativa ai ritardi di pagamento per le transazioni commerciali, trova applicazione dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale.
A tale conclusione i Giudici di legittimità sono pervenuti ritenendo essere chiara la formula della norma nel predeterminare tanto la misura, quanto la decorrenza degli interessi, nel caso in cui il credito sia riconosciuto da una sentenza, senza che occorra una specifica domanda e senza necessità di apposita precisazione del loro ammontare in sentenza (Cass., 31 maggio 2019, n. 14911; Cass., 25 marzo 2019, n. 8289; Cass., 7 novembre 2018, n. 28409).
E’ stato escluso il diritto al riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell’art. 1224, comma secondo, cod. civ., in quanto in tema di contratto d’opera professionale il diritto al compenso ha natura di debito di valuta e non è, pertanto, suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, non potendo trovare applicazione il disposto dell’art. 429 cod. proc. civ. (Cass., 28 marzo 2012, n. 4959; Cass., 2 agosto 2005, n. 16132; Cass., 19 gennaio 2005, n. 1063; Cass., 26 febbraio 2002, n. 2823).”