Bonus affitti, il contributo a fondo perduto spetta a tutti i locatori

Il contributo a fondo perduto per i locatori che decidono di ridurre il canone di locazione agli inquilini, spetterà a tutti i contribuenti, sia soggetti Irpef sia Ires.
Questo è quanto ha comunicato l’Agenzia delle entrate nel corso del IV Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili.
La disposizione dell’Agenzia delle entrate cita genericamente la figura del “locatore”: l’art. 1, comma 381 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), che ha introdotto il bonus prevede infatti un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, al locatore di immobile adibito a uso abitativo situato in un comune ad alta tensione abitativa, nel caso riduca il canone.

Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone

Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore. L’Agenzia ha indicato che: “l’ampia formulazione della disposizione, che fa riferimento al locatore, quale beneficiario del contributo a fondo perduto, senza ulteriori precisazioni, consenta di ricomprendere tra i destinatari del contributo tutti i contribuenti soggetti passivi Irpef e Ires che locano un immobile posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento”.
Il contributo è aperto sia ai soggetti Irpef sia a quelli Ires, nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, ovvero che l’immobile il cui canone è oggetto di rinegoziazione costituisca l’abitazione principale del locatario e che venga comunicata in via telematica all’Agenzia la rinegoziazione.

Fondo perduto sull’affitto, i requisiti


Il provvedimento dice che “sarà riconosciuto ai locatori di immobili ad uso abitativo, ubicati in comuni ad alta tensione abitativa, il contributo a fondo perduto previsto nel caso di rinegoziazione del canone d’affitto”. I comuni ad alta tensione abitativa sono quelli indicati in un elenco di un vecchio provvedimento del Cipe, la delibera n° 87 del 13 novembre 2003.

L’Agenzia inoltre sottolinea che il contributo spetta unicamente per gli immobili ad uso abitativo ovvero quelli classificati/classificabili nella categoria catastale A, ad eccezione degli A/10 (uffici e studi privati).

Vengono escluse dal contributo a fondo perduto le locazioni di immobili classificati nella categoria B (scuole, uffici pubblici ecc.), C (negozi, laboratori, magazzini ecc.), D (opifici, alberghi ecc.), E (stazioni per servizi di trasporto, ecc).

Avv. Federico Bocchini

Federico Bocchini

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