L’art. 26 del DPR 917/86 sancisce che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Dunque, per tutti i canoni non percepiti e fino all’ottenimento del provvedimento del Giudice, convalida o ordinanza di rilascio che sia, il locatore è costretto a pagare le tasse nonostante non vengano percepiti i canoni. In questo caso, ci troviamo dinanzi ad una deroga rispetto al principio previsto per la tassazione dei redditi delle persone fisiche, che in genere vede la sua tassazione al momento dell’effettiva percezione e, dunque, riferibile al c.d. principio di tassazione per cassa. Il reddito fondiario derivante dalla locazione, al contrario, è soggetto a tassazione per il criterio c.d. di tassazione per competenza, motivo per il quale anche la mancata percezione del canone non avrà effetto sulla sua tassazione.
Il D.L. 34/19, convertito in legge n. 58/2019, ha modificato quanto disposto dall’art. 26 del DPR 917/86l, consentendo al locatore di non dover pagare le imposte sui canoni non percepiti fin dal momento in cui il locatore procede con la notifica dell’atto di intimazione di sfratto per morosità o con l’ingiunzione di pagamento. Tale modifica opera esclusivamente per i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2020.
Dunque, differentemente dal periodo precedente, il locatore avrebbe possibilità di non versare le imposte sui canoni non percepiti dal momento della notifica dell’atto di intimazione e non dal susseguente provvedimento del Giudice.
Avv. Federico Bocchini