Dopo che la questione era stata rimessa alle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione in data 27 maggio 2021 ha sancito che: “qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita in ragione della natura del bene, mediante l’ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente”.
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LA TASSAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
Federico Bocchini
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