Il blocco sulle esecuzioni degli sfratti è terminato solo per alcuni proprietari, considerato che la ripartenza delle procedure esecutive seguirà tre diversi scaglioni a seconda di quando è stato emesso il provvedimento di convalida di sfratto per morosità.
In sede di conversione in legge del decreto sostegni, è stato approvato il 4 maggio 2021 dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato un emendamento che prevede la proroga del blocco degli sfratti solo per i provvedimenti post-pandemia, confermando quindi la ripartenza delle esecuzioni degli sfratti ottenuti prima del Covid, sospesi fino al 30 giugno 2021 dal “decreto Milleproroghe” approvato il 31.12.2020.
A partire dal 1 luglio 2021 sono quindi ripartite le esecuzioni delle convalide di sfratto ottenute prima della pandemia.
Per gli sfratti emessi dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020 il blocco delle esecuzioni degli sfratti rimarrà in vigore fino al 30 settembre 2021.
Per gli sfratti più recenti emessi a partire dal primo ottobre 2020, l’esecuzione resterà sospesa fino al 31 dicembre 2021.
A cosa si allude con il blocco delle esecuzioni degli sfratti?
E’ necessario fare una premessa su come funzionano i procedimenti di sfratto.
I procedimenti di sfratto normalmente si compongono di due fasi:
- una prima fase che si svolge davanti al giudice e termina con l’emissione dell’ordinanza di convalida di sfratto che è il provvedimento che ordina all’inquilino di rilasciare l’immobile. Questo consente al locatore di non pagare più le tasse sui canoni non percepiti e all’8 luglio 2021 consente anche di non pagare l’IMU;
- una seconda fase che è meramente eventuale (essendo necessaria solo nel caso in cui l’inquilino non voglia liberare l’immobile spontaneamente) e si perfeziona tramite l’ufficiale giudiziario, il quale deve fare in modo che l’inquilino rilasci l’immobile.
Il “blocco” degli sfratti riguarda solo la seconda fase, quella del rilascio, non invece l’ottenimento del titolo.
Avv. Federico Bocchini