Il Vice Presidente del Coa Roma Avv. Mazzoni riferisce che, a seguito di numerose segnalazioni da parte di praticanti avvocati, si ritiene necessario uniformare la regolamentazione delle udienze per coloro che usufruiscono della riduzione della pratica forense a 16 mesi.
Al riguardo, il Vice Presidente Mazzoni precisa che il Governo (D.L. 8 aprile 2020, n. 22 – G.U. 8 aprile 2020, n. 93, c.d. Decreto scuola) ha adottato misure emergenziali con riferimento allo svolgimento della pratica forense, prevedendo specifiche norme transitorie per il periodo di sospensione delle udienze, al fine del conseguimento dei requisiti necessari per l’accesso all’esame di abilitazione alla professione di avvocato.
Il decreto, tra l’altro, prevede anche una riduzione della durata del tirocinio a 16 mesi, anziché 18, solo per i praticanti che hanno conseguito la laurea in Giurisprudenza nell’ultima sessione dell’Anno accademico 2018/2019, come prorogata fino al 15 giugno 2020 per effetto dell’articolo 101, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 18/2020.
Allo stato, sono state introdotte forme di partecipazione alle udienze ordinarie diverse rispetto a quelle attuate sino al periodo antecedente lo stato emergenziale tra cui, ad esempio, le c.d. “udienze a trattazione scritta” e le “udienze da remoto” ai fini dell’adempimento dell’obbligo ex art. 8, c. 4, del Decreto del Ministro della giustizia del 17 marzo 2016, n. 70.
Il Vice Presidente Mazzoni, stante le disposizioni di cui sopra, per gli iscritti nel Registro dei Praticanti che usufruiranno della citata riduzione del tirocinio a 16 mesi, ritiene che nell’ultimo semestre, ridotto quindi a quattro mesi, debba conseguentemente applicarsi la riduzione anche di un 1/3 delle udienze alle quali partecipare e, quindi, da determinarsi nel minor numero di 14, fermo restando l’obbligo di dimostrazione delle ulteriori attività di tirocinio
Dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma