Nel pubblico impiego vige il principio di corrispettività delle prestazioni e quindi la decorrenza economica dell’inquadramento, acquisita per effetto del concorso deve corrispondere all’effettivo svolgimento delle relative mansioni; pertanto, ai fini del diritto alla retrodatazione della decorrenza economica del rapporto di pubblico impiego occorre distinguere tra illegittima interruzione del rapporto in atto e illegittima mancata costituzione ex novo del rapporto stesso, riconoscendo solo nella prima ipotesi una piena reintegrazione giuridica ed economica del dipendente mentre la mancata costituzione del rapporto non dà comunque diritto alla retribuzione in quanto la fictio iuris della retrodatazione non può far considerare come avvenuta la prestazione del servizio cui l’ordinamento ricollega il diritto alla retribuzione, ma può porsi eventualmente solo come presupposto per un’azione per danni patrimoniali (T.A.R. Lazio, 15 settembre 2015 n. 11245).