IMU non dovuta in caso di occupazione dell’immobile – CTR Toscana
Provvedimento da parte della CTR Toscana in favore del cittadino che vede occupata la propria casa in tema di pagamento dell’IMU.
La Commissione Tributaria regionale della Toscana, prima sezione, con la sentenza n. 67 del 2022 ha sancito che se lo Stato non garantisce il diritto di proprietà del cittadino, non può poi pretendere il pagamento dell’IMU.
Difatti, le forze di polizia dovrebbero attivarsi per tutelare il diritto di proprietà, in caso di occupazione abusiva considerato che, in difetto, il comune non avrebbe titolo per chiedere il pagamento dell’imposta.
I Giudice della CTR hanno ritenuto che va verificato se nel caso di spossessamento per occupaziona abusiva dell’ immobile “viene meno anche l’animus oltre il corpus, è necessario stabilire quale valore attribuire alle dichiarazioni degli organi di polizia che attestano l’impossibilità di sgomberare l’immobile e quindi, da parte dei proprietari, di entrare nel possesso della sua proprietà”. Se “gli organi di polizia si astengono dal difendere il diritto di proprietà di colui cui il comune richiede il pagamento dell’Imu, questi è privo di tutela senza possesso, poiché in mancanza di possibilità di attivare i diritti possessori, il diritto di proprietà è svuotato proprio dello ius possidendi».
Secondo i principi costituzionali, proseguono i Giudici, il proprietario dell’immobile occupato abusivamente e dunque non a disposizione del legittimo proprietario “non è attualmente ed effettivamente titolare di alcun indice di capacità economica” e non può, dunque, essere assoggettato al pagamento dell’imposta, altrimenti verrebbe violato l’articolo 53 della Costituzione.
Tale pronuncia, si pone in contrasto con quella dei Giudici di legittimità, che con l’ordinanza 29868 del 25 ottobre 2021, hanno sostenuto che l’occupazione abusiva di un immobile da parte di terzi non esonera, invece, il proprietario dal pagamento dell’imposta municipale. Il mancato possesso del bene non incide sull’obbligo di corrispondere il tributo.
Anzi, proseguono, per individuare il soggetto passivo conta la titolarità del diritto di proprietà ed è irrilevante un eventuale contenzioso che abbia ad oggetto l’occupazione abusiva da parte di chi rivendichi altre pretese.
Avv. Federico Bocchini