La Sezione Prima del TAR romano, con la sentenza n. 4424/2016, depositata lo scorso 14 aprile, ha accolto il ricorso che ho avuto l’onere di patrocinare per l’OUA contro il regolamento ministeriale recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista (DM 144 del 12.7.2015). Similare decisione è stata assunta dai giudici capitolini, con la sentenza n. 4428/2016, sul ricorso interposto dai COA di Roma, Napoli e Palermo.
In particolare, nelle sentenze citate, il TAR ha rilevato l’irragionevolezza e l’inadeguatezza della previsione di ben diciotto settori di specializzazione (art. 3 co. 1 lett. da a) a t) del regolamento), nonché l’irragionevolezza per genericità della previsione di un colloquio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense per l’avvocato che intenda conseguire il titolo per la comprovata esperienza (art. 6 co. 4 del regolamento).
Scongiurato il pericolo di una ennesima irrazionale regolamentazione ministeriale, non resta, dunque, che auspicare che il Ministro voglia rimettere mano al regolamento, avvalendosi questa volta della preventiva collaborazione degli Ordini e delle rappresentanze istituzionali e politiche dell’Avvocatura.
Nel frattempo, come talvolta (purtroppo) soltanto noi avvocati riusciamo a fare, si sono subito fatte sentire le voci di talune delle varie associazioni intervenute ad opponendum (Unione delle camere penali italiane, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori, Associazione giuslavoristi italiani, Unione nazionale camere avvocati tributaristi) e, dunque, evidentemente soccombenti in giudizio al pari del Ministero (nonostante le ottime difese dei colleghi che le hanno rappresentate dinanzi al TAR) le quali hanno ritenuto opportuno manifestare, con vari comunicati stampa, la propria soddisfazione per il decisum giurisdizionale…
Un bel tacer non fu mai scritto.