Come noto, per quanto concerne le scritture di riduzione del canone delle quali tanto si è parlato nel periodo pandemico e di chiusura al pubblico degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, non è necessaria la registrazione presso il competente Ufficio.
La mancata registrazione, tuttavia, comporta inevitabilmente la mancata comunicazione all’ADE di un canone di locazione imponibile inferiore rispetto a quello contrattualmente pattuito. Conseguentemente, il locatore che si trovava a dichiarare un reddito inferiore a quello dichiarato nel contratto di locazione senza aver registrato la scrittura di riduzione del canone o, avendolo fatto tardivamente, rischiava di ricevere un avviso di accertamento. Sembrava questo un orientamento decisamente consolidato oramai in ambito tributario.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7644 del 2022 ha invece dichiarato che l’accordo di riduzione del canone di locazione inserito in una scrittura privata può essere liberamente valutata dal Giudice di merito, potendolo considerare un indizio assieme agli altri eventualmente in possesso del Giudicante, anche se non registrato.
Difatti, è nel potere del Giudice valutare altri elementi idonei a comprendere la volontà delle parti quali i versamenti bancari del conduttore al locatore in forma ridotta, purchè combacino con quanto riportato all’interno della scrittura sottoscritta dalle parti, considerato che la registrazione agisce nell’ambito della facilitazione della prova del locatore della riduzione del canone, non escludendo però altri mezzi probatori.
A tal proposito, l’art. 2704 c.c. identifica la data certa della scrittura rispetto ai terzi non solo dalla registrazione, ma anche da altre situazioni tipizzate dalla norma o da altri fatti che stabiliscano in modo certo la formazione del documento.
Avv. Federico Bocchini