Entra in vigore dal 14 maggio 2016 la Riforma della Magistratura Onoraria a seguito della pubblicazione il 29 aprile scorso in Gazzetta Ufficiale la legge n. 57 del 2016, recante la “delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria”.
Trattasi di una riforma, definita da alcuni come “epocale”, il cui ambito di applicazione riguarderà circa il 50% del contenzioso e che prevede la delega di un anno al governo per l’attuazione e di due anni per eventuali decreti correttivi.
Ecco i putni salienti della riforma:
1 ) Statuto unico della Magistratura Onoraria.
La legge delega prevede che sia creato uno statuto unico della magistratura onoraria in ordine alle modalità di accesso, alla formazione e al tirocinio, alla durata e decadenza dell’incarico, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, alla disciplina delle indennità;
Si prevede altresì l’unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e GOT e l’istituzione del giudice onorario di pace (GOP) e l’istituzione di una specifica struttura organizzativa dei VPO presso le Procure.
2 ) Nuove competenze della Magistratura Onoraria.
La legge delega prevede la rideterminazione del ruolo e delle competenze dei magistrati onorari.
In particolare, si prevede, tra l’altro, l’utilizzo, a regime, dei giudici onorari di pace nell’ufficio del processo presso i tribunali ordinari, nonchè come componenti del collegio.
Aumentano inoltre le competenze, soprattutto civili, sia per valore che per materia, dell’ufficio del giudice di pace.
3 ) Il ruolo del Consiglio dell’Ordine nella valutazione del Giudice onorario.
La sezione autonoma del Consiglio giudiziario e’ competente ad emettere il bando del concorso a titoli per l’accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare le domande pervenute. Il tutto previa acquisizione del parere del consiglio dell’ordine al quale l’istante risulti iscritto, così come già previsto in precedenza, a conferma del ruolo dirimente dei COA di iscrizione nel percorso di acquisizione dei candidati ma anche di vigilanza sulla giurisdizione.
4 ) Coordinamento con il Presidente del Tribunale.
La legge delega prevede altresì la riorganizzazione dell’ufficio del Giudice di Pace, posto sotto il coordinamento del presidente del tribunale.