Secondo la Corte di Cassazione, Sez. II, n. 12231 del 14.6.2016, solo in presenza di una strada urbana a scorrimento (ovvero “con spartitraffico centrale”) è possibile la legittima previsione della mancata contestazione immediata non essendo sufficiente che la strada sia a doppio senso di marcia.
Secondo la Corte, “La discrezionale individuazione prefettizia delle strade ove non è possibile il fermo di un veicolo (ed ove, quindi, può legittimamente evitarsi la contestazione immediata dell’infrazione alC.d.S. quanto alla velocità) non deve mai prescindere da quella che è la valutazione del tratto stradale. Solo in presenza, come nella fattispecie, di una strada urbana a scorrimento (ovvero “con spartitraffico centrale” era, quindi, possibile la legittima previsione della mancata contestazione immediata…”.
La pronuncia, offre particolari spuntidi riflessione con riferimento alla implicita possibilità di sindacare la scelta prefettizia nella individuazione delle strade urbane di scorrimento dove è possibile non contestare immediatamente l’infrazione, ritenendo per l’appunto che non deve mai prescindere dalla valutazione concreta del tratto stradale e, dunque, che solo in presenza di una strada urbana a scorrimento (ovvero “con spartitraffico centrale”) sarebbe possibile e legittima la previsione della mancata contestazione immediata.
Non si comprende se la Corte abbia inteso caldeggiare lo strumento della disapplicazione dele provvedimento amministrativo presupposto se ritenuto illegittimo ovvero se attribuisce al giudice ordinario il potere di semplice verifica in concreto della strada, a prescindere dall’esistenza o meno del provvedimento prefettizio presupposto che autorizzerebbe, in maniera legittima o meno, la non contestazione immediata.
Avv. Marco Di Giuseppe