In tema di mediazione, ai fini di impedire la decadenza dei termini previsti per la proposizione giudiziale, il termine non si sospende dal momento della presentazione della domanda di mediazione, ma dal momento della relativa comunicazione alle altre parti. Nel caso di specie per un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare, la Corte territoriale ha rigettato l’appello proposto dal Condomino avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato improcedibile la domanda attorea per violazione del termine ex art. 1337, comma 2 c.c. che aveva ritenuta tardiva la comunicazione della domanda di mediazione resa dal condomino attore all’amministratore condominiale. Corte di Appello di Bari – Sentenza nr. 1335/2022
Avv. Federico Bocchini