Non tutti sono a conoscenza del fatto che anche per la stipula dei contratti di comodato d’uso gratuito sono previste delle agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di bilancio del 2020.
La norma ha infatti previsto che: “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonnchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di minori”.
Dunque, come risulta in modo evidente dalla lettura della norma, è possibile beneficiare dello sconto IMU per l’immobile ceduto in comodato gratuito solo in presenza di alcuni requisiti.
Il comodante avrà la possibilità di usufruire di una agevolazione fiscale pari al 50% dello sconto IMU in caso di comodato tra genitori e figli, o comunque fra parenti in linea retta entro il primo grado.
Differentemente dalla normativa vigente in tema di contratto di comodato, dove la registrazione non è obbligatoria, in questo caso l’adempimento presso l’Agenzia delle Entrate viene considerato un requisito necessario.
Ricordiamo che per la registrazione di un contratto di comodato gratuito l’imposta è fissa ed è di euro 200,00 per l’intero periodo contrattuale. Per questo motivo, a livello di costi di registrazione non sembra essere conveniente stipulare contratti di comodato a breve durata, rispetto a quelli di durata maggiore, considerato che, diversamente dai contratti con corrispettivo, non esiste in questo caso imposta di registro annuale oltre ai 200 euro suddetti.
L’art. 1803 c.c. regolamenta il contratto di comodato, il quale è definito come: “il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile e immobile affinchè se ne serva per un tempo ad uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta”.
In conclusione, per poter usufruire della riduzione del 50% sui contratti di comodato bisogna avere i seguenti requisiti:
- l’ immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
- l’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, oltre all’immobile adibito ad abitazione principale;
- il comodante deve avere la residenza nel comune dove è situtato l’immobile concesso in comodato.
Avv. Federico Bocchini