La professionista aveva proposto ricorso dinanzi al CNF, a seguito della sanzione disciplinare emessa dal CDD, il quale aveva optato per la sospensione della professione per sei mesi.
Il ricorso si fondava sul fatto che secondo la ricorrente era intervenuta la prescrizione da un punto di vista civilistico, motivo per il quale non poteva esserci comunque rilevanza sotto il profilo deontologico. Nel merito si eccepiva il fatto che non si fosse raggiunta la prova dei fatti addebitati, mentre sulla eccessiva sproporzionalità delle sanzioni esprimeva il fatto che i fatti contestati erano a suo avviso di scarso spessore e che, alla sua età, (50 anni) avrebbe comportato una chiusura anticipata dello studio.
Per il CNF, contrariamente a quanto esposto dalla ricorrente, gli illeciti sono permanenti e continuati, trattandosi di pluralità di illeciti omissivi e non essendo cessata la condotta posta in essere dalla professionista. L’ Avvocato non solo non aveva dimostrato di avere ancora saldato i debiti, ma non era stato in grado di sanarli del tutto.
Quanto all’aspetto deontologico, il comportamento tenuto è senz’altro contrario a quanto sancito dall’art. 64 del Codice deontologico che prevede: “l’ Avvocato ha l’obbligo di provvedere regolarmente all’adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti di terzi, senza alcuna limitazione o distinzione fra attività professionale e vita privata, elemento che può tradursi in una forte compromissione della credibilità e affidabilità della figura dell’Avvocato verso terzi”.
Questo è un principio consolidato dalla Cassazione, considerato che l’onere di rispetto del codice deontologico è finalizzato a tutelare l’affidamento del terzo nella capacità dell’Avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva sulla reputazione professionale e sull’immagine della classe forense. In ultimo, in considerazione del modesto ammontare dei debiti non pagati e del periodo di seria difficoltà economica della professionista, ha ritenuto congruo ridurre la sospensione dell’esercizio delle attività della professione a mesi due.
Avv. Federico Bocchini