La notifica di una cartella di pagamento relativa a crediti di natura previdenziale, sovente determina l’insorgenza di interrogativi circa il soggetto avverso il quale proporre opposizione: Ente impositore, da un lato, Agente della riscossione, dall’altro.
Non è infrequente che l’opponente, complice la copiosa e variegata giurisprudenza di legittimità e di merito sul tema, decida di agire nei confronti di entrambi i soggetti, con conseguente rischio, tuttavia, di sentir dichiarare la carenza di legittimazione passiva per l’uno o l’altro dei convenuti.
Nell’opposizione alla cartella di pagamento, difatti, ciò che viene in rilievo ai fini dell’individuazione del contraddittore necessario è la motivazione sottesa all’impugnazione.
Detto altrimenti, il procedimento di opposizione va instaurato nei confronti dell’uno o dell’altro soggetto – ovvero di entrambi – in base al vizio che affligge la cartella di pagamento e che si intenda far valere in giudizio.
Ove si consideri, a titolo esemplificativo, una cartella di pagamento avente ad oggetto un credito di natura previdenziale notificata da Agenzia delle Entrate – Riscossione, quest’ultima potrà essere validamente convenuta in giudizio solo qualora si faccia valere un vizio proprio della procedura di riscossione quale, su tutti, un vizio afferente la notifica dell’atto – ancorché, lo si precisa, l’omessa notificazione potrebbe insistere anche sul merito della controversia, rilevando ai fini della prescrizione e potendo determinare decadenza.
Viceversa, allorché l’opposizione abbia ad oggetto l’esistenza, ovvero l’esigibilità parziale del credito previdenziale e, dunque, il merito della pretesa creditoria, com’è nel caso in cui venga eccepita l’avvenuta maturazione del termine di prescrizione, unico soggetto legittimato passivamente sarà l’Ente impositore titolare del credito, restando il soggetto incaricato della riscossione estraneo al giudizio.
Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 7514 del 08.03.2022, nella quale la Corte ammoniva: “al fine di far valere l’inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento”.
Sulla scorta della suindicata pronuncia, anche la Corte di Appello di Roma, nel dirimere analoga fattispecie, ha precisato: “quando l’impugnazione ha ad oggetto il merito della pretesa – a cui l’agente della riscossione è estraneo – la legittimazione a contraddire spetta unicamente all’ente impositore, come confermato dal tenore letterale dell’art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999. Non vi è la legittimazione passiva del concessionario”.
In conclusione, dunque, nell’impugnazione della cartella di pagamento relativa a crediti previdenziali, la corretta individuazione del legittimo contraddittore non potrà prescindere da un’attenta ponderazione delle censure di diritto sottese all’opposizione, venendo in rilievo la legittimazione dell’Ente impositore, quella del solo Agente riscossore, ovvero il necessario litisconsorzio tra i due soggetti.
Matteo Di Battista