Con ordinanza n. 4278 del 11.9.2014, la Sezione Terza del Tar di Roma si è nuovamente espressa in merito alla ben nota questione afferente la sufficienza del voto numerico nella valutazione delle prove scritte dell’esame per l’abilitazione forense, richiamando il consolidato orientamento della Sezione (ordd. 3680/2014; 8 novembre 2013, n. 4363; 7 novembre 2013, nn. 4324; 17 ottobre 2013, n. 4054; 29 agosto 2013 n. 3318) in merito all’insufficienza del solo voto numerico a palesare le ragioni del giudizio espresso sull’elaborato.
Il Tar, nel ribadire che qualora “..i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione siano generici, il solo voto numerico non è sufficiente a palesare le ragioni del giudizio espresso sull’elaborato”, ha aggiunto un elemento decisamente innovativo, ossia il contrasto del solo voto numerico con le disposizioni di cui all’art. 46, co. 5, L. 247/2012 (nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) ai sensi della quale “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”.
Seppur il riferimento a quanto previsto dall’art. 46 co. 5 della nuova Legge professionale sembra costituire un motivo ulteriore a sostegno dell’illegittimità dell’operato della Commissione, tant’è che nelle precedenti pronunce non v’è alcun riferimento a quanto previsto dalla nuova disciplina professionale, con il suddetto richiamo i giudici capitolini hanno “anticipato” l’entrata in vigore della legge 247/2012 che prevede l’obbligo di annotazione a margine degli elaborati a far data dalla sessione esami 2015 (art. 48 L. 247/2012).
Il riferimento alla L. 247/2012, tuttavia, non è rimasto isolato a livello giurisprudenziale seppure ad oggi appare il più diretto.
A riguardo, si ripropone un passo dell’ordinanza del 3.9.2014 del Tar Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, dove è stato affermato che “…la sopravvenienza di cui all’art. 46 permette di fondare un’interpretazione evolutiva costituzionalmente orientata della regola… Considerato che in tal senso può condividersi l’assunto in base al quale “con la riforma dell’ordinamento forense è stato quindi recepito il principio generale di origine comunitaria secondo cui l’accesso a una professione regolamentata deve essere subordinato a condizioni chiare e inequivocabili (v. art. 15, comma 1-d, del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59). Il possesso di un’adeguata preparazione teorico-pratica è certamente una condizione chiara e inequivocabile, ma perché la norma raggiunga il suo effetto le medesime caratteristiche devono essere presenti nel provvedimento che accerta la mancanza di preparazione e nega l’accesso alla professione. L’art. 46, comma 5, della legge 247/2012, evidentemente per non rendere troppo gravoso il lavoro di correzione, prevede un obbligo di motivazione attenuato, in quanto non esige un vero e proprio giudizio analitico, ma richiede che il voto trovi giustificazione nelle annotazioni a margine degli elaborati (correzione parlante). In altri termini, l’aspirante avvocato deve essere messo in grado di comprendere quali passaggi delle proprie argomentazioni siano stati ritenuti adeguati e quali invece criticati o giudicati erronei”.
I giudici calabresi, a fronte dell’inattuale vigenza dell’art. 46, hanno aggirato l’ostacolo prospettando un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina attualmente vigente ritenendo che la mancanza di motivazione del «voto numerico» dei provvedimenti di non ammissione alle prove orali dei candidati partecipanti agli esami di abilitazione alla professione forense comporterebbe un difetto di trasparenza in contrasto con il principio di imparzialità che postula la conoscibilità e pubblicità delle scelte amministrative anche tecniche (art. 97 Cost.), nonché con il principio di uguaglianza e di pari dignità di tutti i cittadini di fronte all’esercizio del potere amministrativo (art. 3 Cost.).
Il Tar capitolino, invece, sembra aver recepito sin da subito i nuovi parametri motivazionali posti dall’art. 46 co. 5 L. 247/2012, ergendo la predetta disposizione sin da ora a parametro di legittimità dell’operato delle Commissioni d’esame, tant’è che nell’ordinanza cautelare del 11.9.2014, alla constatazione che gli elaborati sono stati valutati con il solo voto numerico, è immediatamente seguita quella della mancanza delle annotazioni sugli stessi previste dall’art. 46, comma 5, della legge 247/2012, contenente la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.
Resta da vedere come si esprimerà il Consiglio di Stato.
Di certo, il riferimento diretto all’art. 46 co. 5 della L. 247/2012 urta con quanto pure previsto dall’art. 48 della riforma che prevede che ”fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio“.
Dunque, seppure la direzione di marcia è oramai tracciata, ad oggi sembra più aderente al quadro giuridico vigente seguire l’interpretazione fornita dal Tar Calabria e, dunque, pervenire agli stessi risultati in via interpretativa.