I principi deontologici in materia di formazione continua.

L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività.

L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all’art. 12 cdf (ora, 14 ncdf) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 13 cdf (ora, 15 ncdf)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 2 maggio 2016, n. 97, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Esposito), sentenza del 23 gennaio 2016, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 14 marzo 2015, n. 53, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 1° giugno 2017, n. 62.

L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo.

L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo a prescindere se rifletta, o meno, un esercizio in atti dell’attività e perciò anche se quest’ultima, oltre al caso in cui non è svolta, sia marginale, episodica, discontinua (Nel caso di specie, il professionista aveva conseguito zero crediti formativi nel triennio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 12 novembre 2016, n. 331

L’intensa attività lavorativa non scrimina l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale.

L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo (Nel caso di specie, il professionista non aveva acquisito nessun credito formativo nel triennio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204

L’esercizio dell’attività professionale non costituisce adempimento dell’obbligo di formazione

L’aggiornamento professionale ben può essere svolto mediante strumenti diversi, non ultimo lo studio individuale, ma è da escludersi – pena la sostanziale elusione dell’obbligo di formazione – che le attività previste come obbligatorie dal Regolamento sulla formazione continua emanata dal CNF possano essere sostituite e/o surrogate dall’ordinaria attività professionale, quand’anche svolta nelle sedi giudiziarie (Nella specie, quale difensore d’ufficio).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204

Formazione continua e precedenti disciplinari condizionano la permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio

E’ cancellato dall’elenco nazionale dei difensori d’ufficio l’avvocato non in regola con l’obbligo di formazione continua ovvero che abbia riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento (artt. 16 L. n. 247/2012, 1 D.Lgs. n. 6/2015, 5 Reg. CNF 22/05/2015 modificato il 21/01/2017).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 385

Antonino Galletti

Antonino GALLETTI, Avvocato Cassazionista del libero Foro di Roma, è nato a Roma il 23 novembre 1970. E’ sposato e padre di due figli. E' Consigliere Nazionale Forense per il quadriennio 2023-2026. E' componente del consiglio generale della Camera di Commercio di Roma per il quinquennio 2020-2025. E' professore a contratto di diritto forense presso la facoltà di giurisprudenza della Università LUISS Guido Carli ed è professore a contratto di diritto pubblico presso la Unimercatorum. E' stato Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il quadriennio 2019-2022 ed in precedenza è stato Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal gennaio 2012 fino a dicembre 2018 (Consigliere Tesoriere dal dicembre 2013 al dicembre 2018). E' stato anche componente dell'assemblea dell'OUA e dell'OCF. E' stato componente del Consiglio giudiziario del Distretto di Roma. E' titolare dello Studio Legale Galletti: www.gallettilaw.com Dopo il conseguimento della maturità classica presso il liceo ginnasio statale Giulio Cesare di Roma, si è laureato nel 1993, all’età di 22 anni, in Giurisprudenza con lode presso l’Università La Sapienza di Roma (tesi in diritto costituzionale). Nel 1995 ha vinto la borsa di studio presso l’Istituto Regionale “A.C. Jemolo” di Roma per la frequenza al corso annuale di formazione specialistica per la professione forense e presso lo stesso prestigioso Istituto ha frequentato il corso di perfezionamento in diritto tributario e diritto comunitario svoltosi nel medesimo anno. Superato a Roma l’esame di abilitazione professionale nel 1996, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal gennaio 1997; da sempre è studioso del diritto amministrativo e del diritto civile. E’ stato docente a contratto per enti di ricerca quali, tra gli altri, il FORMEZ. Ha svolto nel 2008 attività di formazione specialistica, su incarico dell’ANCI. E’ stato docente a contratto di diritto europeo di polizia dall’anno accademico 2006/2007 e 2008/2009 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’’Università “G. Marconi” di Roma. E’ presidente e fondatore dell’associazione culturale AZIONE LEGALE con la quale, tra l'altro, organizza a beneficio dei colleghi del Foro di Roma svariati seminari gratuiti di formazione e aggiornamento professionale, con l’attribuzione di crediti formativi per gli avvocati, riconosciuti dall’Ordine degli Avvocati di Roma (e nel 2008 con il patrocinio del Comune di Roma). E' cofondatore dell’associazione di promozione sociale DEMOCRAZIA NELLE REGOLE, attiva nella formazione e nella divulgazione nelle scuole dei valori e dei principi costituzionali. E' stato stato consulente del Dipartimento della Funzione Pubblica nel progetto di supporto alla stessa “per il monitoraggio, la sistematizzazione e la valorizzazione di proposte e richieste delle pubbliche amministrazioni finalizzato alla valorizzazione risorse umane e omogeneizzazione standard delle performance”. E' autore di svariate pubblicazioni scientifiche in materia di ordinamento forense, pubblico impiego, edilizia ed urbanistica, enti locali e diritto costituzionale. E' stato presidente del Comitato tecnico scientifico dell’associazione “Cantiere Europa” formata dal Comune di Roma e dalle Università degli studi “La sapienza”, Tor Vergata e Roma Tre di Roma.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto