L’anzianità di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti non è cumulabile all’anzianità di iscrizione nell’Albo ordinario, in quanto le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione non sovrapponibili e giammai cumulabili, che avvengono per di più sulla base di titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di Avvocato per l’iscritto nell’Albo ordinario).
Nel caso di specie, il professionista veniva dapprima iscritto in qualità di Abogado della Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti tenuto dal COA di appartenenza. Successivamente, al superamento degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, avanzava richiesta di iscrizione all’Albo ordinario, con il mantenimento dell’anzianità di iscrizione alla predetta data anziché a quella di iscrizione all’albo. La richiesta veniva respinta dal proprio COA con delibera quindi impugnata al CNF, che -in applicazione del principio di cui in massima- ha rigettato il ricorso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 24 novembre 2016, n. 350
NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci), sentenza del 2 maggio 2016, n. 9, Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 16 marzo 2016, n. 44, Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere 16 marzo 2016, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (rel. Commissione), parere del 10 aprile 2013, n. 42.