Avvocati Stabiliti: i due presupposti dell’abuso del diritto comunitario.
I cittadini comunitari hanno il diritto di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e, dall’altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione. L’abuso di tale diritto richiede la presenza di un elemento oggettivo (lo scopo perseguito dalla normativa dell’Unione non deve essere stato raggiunto, nonostante il rispetto formale della medesima) e di un elemento soggettivo (deve emergere una volonta` di ottenere un vantaggio indebito). In assenza di tali presupposti, la domanda di iscrizione dell’Abogado nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti non puo` essere legittimamente respinta ma deve essere accolta in forza del principio comunitario del mutuo riconoscimento del titolo presentato dal migrante. Resta peraltro fermo il potere-dovere del COA di verifica dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo ordinario degli avvocati, da esercitarsi al momento della richiesta dell’avvocato stabilito di accedere a detto Albo decorso il triennio di cui all’art. 12 del D.Lvo n. 96/2001.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 30 marzo 2017, n. 27
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 378, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 25 maggio 2015, n. 71, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 11 marzo 2015, n. 20, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 gennaio 2015, n. 15.
Avvocati stabiliti: esclusa l’applicabilità del silenzio-assenso al procedimento di iscrizione
L’istituto del silenzio-assenso non opera con riferimento al procedimento di iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti, sia per espressa esclusione normativa (art. 45, co. 7, D.Lgs. n. 59/2010), sia per l’espresso rimedio di adire il CNF avverso l’inerzia del COA (art. 6, co. 8, D.Lgs. n. 96/2001). In ogni caso, il provvedimento espresso di rigetto da parte del COA, comunque intervenuto, sarebbe senz’altro preclusivo alla formazione del silenzio assenso, a nulla rilevando che il provvedimento reiettivo stesso sia “comunicato” all’interessato dopo la scadenza del termine entro cui provvedere sulla domanda di iscrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 30 marzo 2017, n. 27
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Baffa), sentenza del 22 luglio 2015, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 195, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Perfetti), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 181.
Avvocato stabilito e incompatibilità: opera la nuova legge professionale.
L’avvocato stabilito, già iscritto alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 nella sezione speciale dell’albo, il quale presenti, successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, domanda di iscrizione nell’albo degli avvocati per esercitare la professione con il titolo di avvocato, è soggetto, ai fini dell’iscrizione nell’albo, alla normativa sull’incompatibilità dettata da quest’ultima legge, senza che possa operare l’ultrattività della disciplina più favorevole dettata dall’art. 3 del precedente ordinamento forense, applicabile soltanto agli avvocati già iscritti, non anche agli avvocati stabiliti iscritti nella sezione speciale dell’albo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli, sentenza del 31 dicembre 2017, n. 412).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 18176 del 24 luglio 2017