La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo.
L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Conseguentemente, l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione è in re ipsa, anche alla luce dell’art. 33, c. V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.
Avvocati stabiliti dalla Romania e abilitazione all’esercizio della professione di Avocat rilasciata da soggetto non legittimato.
L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). Con particolar riferimento al titolo di avocat acquisito in Romania, l’autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificarne la validità è l’U.N.B.R. – Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, senza che ciò contrasti con la Costituzione né con la normativa comunitaria (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dell’iscritto per insussistenza del requisito di cui all’art 2 D.lgs 96/2001, dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).
Escluso il diritto a mantenere l’iscrizione all’albo effettuata in difetto dei presupposti di Legge.
La cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione all’albo professionale erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo, in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito del professionista a mantenere l’iscrizione stessa (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 12 aprile 2018, n. 32
La cancellazione dall’albo professionale di una pluralità di iscritti in identiche condizioni non richiede una delibera personalizzata per ciascuno di essi.
Il provvedimento adottato dall’Ordine professionale nei confronti di una pluralità di soggetti, che si trovino tutti nella medesima condizione, non richiede alcuna particolare “personalizzazione” nei confronti di ciascuno di essi, apparendo anzi tale uniformità idonea a garantire trasparenza e certezza di parità di trattamento tra i destinatari medesimi del provvedimento stesso (Nel caso di specie, il COA aveva deliberato la cancellazione dalla sezione speciale dell’albo di tutti gli “avocat” che versavano in identica carenza di presupposti soggettivi).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 196