Secondo il Tar Sicilia (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 25 settembre 2015, n. 2331) è annullabile la prova orale dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense qualora le domande non sono state formulate sulla base di quesiti predeterminati dalla Commissione ed estratti a sorte dal candidatoal momento della prova.
La sentenza, prosegue il solco già tracciato dalla magistratura amministrativa siciliana (C.G.A., ord. 17 gennaio 2014, n. 41; T.A.R. Sicilia – Catania, IV., 11 luglio 2013, n. 1994) ed è fondata sull’applicazione anche all’esame di avvocato dell’art. 12 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, ai sensi del quale “le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte“.
Avv. Marco Di Giuseppe