Astreinte e termine di 120 giorni

Il Tar di Roma, con Sentenza n. 7752 del 1.6.2015 ha statuito che è applicabile al giudizio di ottemperanza l’art. 14 del d.l. n. 669/96, ai sensi del quale la PA dispone del termine di 120 giorni per pagare l’astreinte.

Il termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo, pur se non munito di formula esecutiva e prima della scadenza il creditore non può procedere a esecuzione forzata.

La liquidazione dell’astreinte è stato effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla Corte Europa dei Diritti dell’Uomo, dell’interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali.

 

 

Marco Di Giuseppe

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto