Attestazione di conformità del documento scansionato in caso di notifica p.e.c.
Come è ormai noto, la Legge 21 gennaio 1994, n. 53, conferisce facoltà agli avvocati di effettuare le notificazioni degli atti con modalità telematica.
Naturalmente, quando l’atto da notificarsi è un documento in formato cartaceo l’avvocato deve necessariamente scannerizzare tale documento.
Pertanto si pongono i seguenti problemi:
- come effettuare la scansione;
- come e dove attestare la conformità del documento scansionato.
Come effettuare la scansione del documento cartaceo?
La scansione dev’essere effettuata in formato “.pdf”
Si suggerisce di procedere all’acquisizione dell’immagine selezionando come scelta di acquisizione:
- bianco e nero,
- 200 dpi.
In tal modo il documento elettronico acquisito sarà più “leggero” e potrà essere facilmente trasferito per posta elettronica.
Come e dove attestare la conformità del documento scansionato?
A norma dell’art. 3 bis, Legge 21 gennaio 1994, n. 53, l’attestazione di conformità dev’essere effettuata con le “modalità previste dall’articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”.
L’art. 16 undecies citato, al comma 3, prevede espressamente che “se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione”.
Si tratta di una evidente deroga alla regola generale prevista al comma 2, del medesimo art. 16 undecies, in forza della quale “l’attestazione è apposta nel medesimo documento informatico”.
A sommesso avviso dello scrivente, in presenza della disposizione specifica sopra riportata, in caso di notificazione degli atti a mezzo posta elettronica certificata non sembra sussistere la facoltà di attestare la conformità dell’atto notificato su un documento informato diverso dalla relazione di notifica, facoltà concessa in altri casi sempre dal comma 3, dell’art. 16 undecies citato.
Ne consegue che non sembrano sussistere nemmeno le problematiche connesse alle modifiche apportate dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (legge di conversione) al D.L. 27 giugno 2015, n. 83.
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