Attestazione di conformità notifica pec

Attestazione di conformità del documento scansionato in caso di notifica p.e.c.

attestazione conformita notifica pec

Come è ormai noto, la Legge 21 gennaio 1994, n. 53, conferisce facoltà agli avvocati di effettuare le notificazioni degli atti con modalità telematica.

Naturalmente, quando l’atto da notificarsi è un documento in formato cartaceo l’avvocato deve necessariamente scannerizzare tale documento.

Pertanto si pongono i seguenti problemi:

  • come effettuare la scansione;
  • come e dove attestare la conformità del documento scansionato.

 

Come effettuare la scansione del documento cartaceo?

La scansione dev’essere effettuata in formato “.pdf”

Si suggerisce di procedere all’acquisizione dell’immagine selezionando come scelta di acquisizione:

  • bianco e nero,
  • 200 dpi.

In tal modo il documento elettronico acquisito sarà più “leggero” e potrà essere facilmente trasferito per posta elettronica.

 

Come e dove attestare la conformità del documento scansionato?

A norma dell’art. 3 bis, Legge 21 gennaio 1994, n. 53, l’attestazione di conformità dev’essere effettuata con le “modalità previste dall’articolo  16-undecies  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221”.

L’art. 16 undecies citato, al comma 3, prevede espressamente che “se la copia  informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione”.

Si tratta di una evidente deroga alla regola generale prevista al comma 2, del medesimo art. 16 undecies, in forza della quale “l’attestazione è apposta nel medesimo documento informatico”.

A sommesso avviso dello scrivente, in presenza della disposizione specifica sopra riportata, in caso di notificazione degli atti a mezzo posta elettronica certificata non sembra sussistere la facoltà di attestare la conformità dell’atto notificato su un documento informato diverso dalla relazione di notifica, facoltà concessa in altri casi sempre dal comma 3, dell’art. 16 undecies citato.

Ne consegue che non sembrano sussistere nemmeno le problematiche connesse alle modifiche apportate dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (legge di conversione) al D.L. 27 giugno 2015, n. 83.

 

Per un approfondimento:

Giovanni Crescella

Laurea in Giurisprudenza presso la LUISS – Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli di Roma (110/110). Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma con il numero A30855. Patrocinatore in Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Ufficiale della Guardia di Finanza in congedo con Encomio Solenne. Già titolare di contributo di ricerca presso la LUISS – Guido Carli di Roma e, in tale contesto, ha avuto modo di approfondire tematiche di Diritto Civile e di Diritto dei Consumatori. Nel corso dell’attività professionale si è occupato e si occupa, oltre che di Diritto Civile in senso stretto, anche di Diritto del Lavoro, di Diritto Commerciale ed Industriale, di Procedure di Evidenza Pubblica e Trusts. Coadiutore in procedure di Liquidazione Coatta Amministrativa sotto il controllo dell’IVASS.

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