Va segnalata la significativa apertura in favore delle ragioni degli esercenti che intendono apporre una canna fumaria su di una facciata di uno stabile condominiale.
Il Tar Lombardia, sede di Brescia, con sentenza n. 1308 del 2.12.2014 ha difatti annullato il diniego all’installazione di una canna fumaria esterna sulla facciata di un edificio nel quale si intendeva svolgere una attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, diniego motivato dalla sola mancanza del consenso condominiale per asserite ragioni di decoro.
Il Tar ha invece precisato, dopo aver richiamato quannto previsto dall’art. 1002 c.c. comma 1, che in caso di installazione di una canna fumaria che interessi anche la facciata in corrispondenza delle proprietà di altri condomini, costante giurisprudenza – Cass. civ. sez. II 11 maggio 2011 n°10350, T. Roma sez. XII 28 luglio 2002, T. Milano 26 marzo 1992 e T. Trento 16 maggio 2013 n°432- non nega a priori la possibilità di effettuare l’opera senza l’assenso di costoro; tuttavia, è richiesto, perché se ne possa prescindere, che in concreto non siano pregiudicati l’armonia e il decoro della facciata in questione. Di conseguenza, un provvedimento di diniego che motiva soltanto con riguardo alla mancanza della “piena titolarità a intervenire” derivante dal diniego degli altri condomini, e non apprezza l’impatto dell’opera sulla facciata interessata, risulta illegittimo e va annullato.
Avv. Marco Di Giuseppe
Studio Legale Galletti Law