L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 (ora, 18 L. n. 247/2012), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili:
(i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma;
(ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (condictio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine,
(iii) la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento.
Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale
(Nel caso di specie, i requisiti della indipendenza e autonomia dell’avvocato, nonché la stabilità di destinazione e l’inamovibilità risultavano assicurati da apposita clausola contrattuale e dal regolamento dell’avvocatura comunale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 399
NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 10 dicembre 2015, n. 188, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 22 luglio 2015, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 158, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 27 novembre 2009, n. 133, nonché Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 19 ottobre 1998, n. 10367.