Art.1 – Oggetto Cassa Forense, ai sensi dell’art. 14, lett. a7) del Regolamento per l’erogazione dell’assistenza e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 aprile 2020, a causa delle ripercussioni economiche sull’attività forense causate dall’epidemia COVID-19, indice per l’anno 2020 un bando straordinario per l’assegnazione di contributi per la locazione dell’immobile per lo studio legale fino allo stanziamento di 3.600.000,00#.
Art. 2 – Destinatari Sono destinatari del bando coloro (avvocati/praticanti avvocati) che, alla data di pubblicazione del bando, siano iscritti alla Cassa o iscritti all’Albo/Registro dei praticanti avvocati con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi ai sensi dell’art. 20 della L. n° 247/12, né cancellati dall’Albo/Registro dei praticanti avvocati e in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 e che esercitino la professione in forma individuale. Sono esclusi dalla partecipazione al bando i titolari di pensione di vecchiaia e anzianità erogata dalla Cassa e gli iscritti alla Cassa titolari di pensione dirette di altri enti.
Art. 3 – Importo Il contributo sarà pari al 50% della spesa complessiva documentata per canoni di locazioni corrisposti nel periodo 1° febbraio – 30 aprile 2020. Il contributo non può essere superiore ad € 1.200,00# al netto di IVA. Sono rimborsabili esclusivamente i canoni di locazione sostenuti per la conduzione di unità immobiliare o di porzioni della stessa: 1. ubicata in Italia 2. ad uso esclusivo di studio professionale 3. in forza di contratto di locazione ex art. 27 L. 392/78 registrato in data anteriore al 28 febbraio 2020 Non sono rimborsabili i canoni di sub-locazione. Per il medesimo contratto può essere richiesto il contributo da un solo conduttore. Nel caso il richiedente sia conduttore di una pluralità di unità immobiliari aventi tutte le caratteristiche di cui ai nn. 1, 2 e 3 del presente art. 3, il contributo è erogato solo per quella in cui è fissato l’indirizzo dello studio principale. ù
Art. 4 – Requisiti per la partecipazione Per la partecipazione al bando e l’ammissione in graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti, i seguenti requisiti: a) essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Mod.5) alla data di pubblicazione del bando; b) non essere beneficiario di rimborso, totale o parziale, per le medesime causali da parte di altri Enti; c) inviare il modulo di domanda con le autocertificazioni richieste e corredato della documentazione indicata all’art.5 del bando.
Art. 5 – Modalità e termini della domanda A pena di inammissibilità, la domanda deve essere inviata entro le ore 24,00 del 18 maggio 2020 esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it. Sono inammissibili le domande presentate con modalità e/o canali diversi. Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre sempre con modalità telematica: 1) copia del contratto registrato intestato al richiedente; 2) copia della/e fattura/e quietanzata/e relativa/e al pagamento dei canoni di locazione nel periodo di cui all’art. 3, intestati al richiedente. Alternativamente, copia dei pagamenti tracciati dei canoni di locazione del periodo di cui all’art. 3. Le domande prive o carenti degli elementi essenziali che non consentano l’individuazione dell’istante o l’oggetto della richiesta si considerano come non presentate. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate da Cassa Forense nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione. Art. 6 – Graduatoria I contributi sono erogati, fino a esaurimento dell’importo complessivo previsto dal bando all’art. 1, secondo una graduatoria inversamente proporzionale all’ammontare del reddito netto professionale del richiedente relativo all’anno 2018 (Mod5/19). Per coloro che non erano tenuti all’invio del Mod5/2019, in quanto iscritti all’albo successivamente al 31/12/2018 ovvero praticanti avvocati non iscritti alla Cassa, ai fini della graduatoria, verrà considerato il reddito complessivo prodotto nel 2018. Nel caso in cui la dichiarazione fiscale non fosse stata presentata andrà indicato reddito zero. In caso di parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età anagrafica e, in caso di ulteriore parità, dalla maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa. Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet le graduatorie senza indicazione del nominativo ma con numero identificativo domanda, reddito relativo all’anno 2018 utilizzato ai fini della graduatoria, data di nascita del richiedente e numero di anni di iscrizione alla Cassa. Con la presentazione della domanda si autorizza, inoltre, Cassa Forense ad effettuare eventuali verifiche dei dati riportati nella domanda stessa.
Il Presidente Avv. Nunzio Luciano
Pubblicato il 17 aprile 2020
Articolo a cura dell’avv. Federico Bocchini