La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E si sofferma in maniera dettagliata sul nuovo bonus affitto riconosciuto ai giovani che stipulano contratti di locazione.
Si tratta dell’agevolazione prevista dall’articolo 16 del TUIR, al comma 1-ter, riscritta dall’articolo 1, comma 155 della Legge di Bilancio 2022.
Avranno diritto al bonus affitto a partire dall’anno d’imposta 2022 i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti e titolari di reddito non superiore a 15.493,71 euro che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza.
Il bonus affitto consiste in una detrazione pari a 991,60 euro, riconosciuta per i primi anni di durata contrattuale. Se superiore, la detrazione è pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.
La Legge di Bilancio è quindi intervenuta su un’agevolazione già prevista, apportando le seguenti modifiche:
- il requisito anagrafico per l’accesso alla detrazione di importo più alto è passato da 30 a 31 anni non compiuti;
- la detrazione spetta anche in caso di affitto di una parte della casa (quindi in caso di affitto di una stanza);
- è riconosciuta per i primi quattro anni del contratto, rispetto di tre previsti in precedenza, nel rispetto dei requisiti di età e reddito, da verificare per ciascun singolo periodo d’imposta. In merito al – requisito dell’età, la circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica che è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta;
- la detrazione spetta solo se l’immobile è adibito a residenza del locatario, e non più ad abitazione principale;
- viene prevista una detrazione di importo più elevato, pari al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro e il 20 per cento dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro. Ad esempio quindi, in caso di contratto con canone annuo stabilito a 10.800 euro (900 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, in quanto il 20% di 10.800 euro (pari a 2.160 euro) supera l’importo massimo riconoscibile come detrazione. Per un canone annuo di 4.200 euro (350 euro al mese), il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro, poiché il 20% di 4.200 euro (pari a 840 euro) è inferiore all’importo minimo riconoscibile.Avv. Federico Bocchini
Avv. Federico Bocchini