Non si applica il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 del codice civile al credito oggetto della cartella di pagamento non opposta entro il termine di legge.
La mancata opposizione della cartella, ovvero dell’avviso di addebito, non comporta il mutamento del termine di prescrizione da quello breve quinquennale (triennale, nel caso di c.d. bollo auto) a quello ordinario di dieci anni.
È ormai pacifica l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione sulla portata della norma suindicata, che trova applicazione esclusivamente nel caso di provvedimento giudiziale.
Le Sezioni Unite della Cassazione, difatti, con pronuncia n. 23397 del 2016, hanno statuito che “la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Il non aver impugnato la cartella entro i termini, quindi, pur determinando il consolidamento del credito, non può ritenersi equivalente ad un provvedimento giudiziale, con la conseguenza che il termine di prescrizione resterà quello breve, se previsto.
Anche nel caso di mancata impugnazione della cartella, quindi, il contribuente a cui venga notificato un successivo provvedimento (come l’intimazione di pagamento), o nei confronti del quale venga intrapresa la riscossione coattiva, potrà comunque far valere la prescrizione del credito vantato.
Matteo Di Battista