Crisi dei soggiorni in albergo: dalla legge di conversione del “Cura Italia” un aiuto alle strutture (a discapito dei consumatori).

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il 29 aprile scorso, la Legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha convertito il D.L. “Cura Italia”.

Tra le numerose modifiche apportate al D.L., spiccano quelle recepite nell’art. 88 bis, rubricato “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici”. Tale norma chiarisce – almeno per il momento – alcuni aspetti in merito al funzionamento dei voucher turistici da emettere per il rimborso delle somme corrisposte per l’acquisto di titoli di viaggio o per il pagamento di soggiorni alberghieri cui gli acquirenti sono costretti a rinunciare a causa delle restrizioni imposte per il contenimento dell’epidemia del Covid-19.

I dubbi interpretativi in commento nascono dalla lettura dell’art. 28 del DL 2 marzo, n. 9, che ha introdotto lo strumento dei voucher per i rimborsi da annullamenti dovuti all’emergenza sanitaria Covid-19.

Tale disposizione, che ha il merito di chiarire, al comma 1, che la crisi sanitaria in corso rappresenta una circostanza che legittima la risoluzione del contratto di viaggio o di soggiorno da parte del consumatore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell’art. 1463 c.c., impone al vettore o all’albergatore di procedere “al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione” (comma 3).

Quello che la norma non chiarisce è se il vettore/albergatore abbia la facoltà di scegliere quale strumento di ristoro attivare (come una interpretazione letterale del testo sembra indicare) o se tale scelta spetti al consumatore/acquirente.

Tale impasse interpretativa è stata superata dall’art. 88 bis della legge di conversione del “Cura Italia”, la quale, nel confermare l’esistenza del doppio binario di tutela in favore del consumatore/acquirente (voucher o rimborso degli importi corrisposti), chiarisce, al comma 12, che “L’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.”.

Nessuna possibilità da parte del consumatore, quindi, di potere scegliere quale strumento attivare, con la conseguenza che gli operatori del settore, del tutto verosimilmente, risponderanno alle numerose richieste di indennizzo optando per l’emissione di voucher da utilizzare secondo le modalità previste dal medesimo articolo 88 bis.

Le ragioni del legislatore sono facilmente intuibili ed anche parzialmente condivisibili: evitare al comparto turistico di subire un ulteriore durissimo colpo, probabilmente letale per molte realtà, che l’integrale rimborso degli importi ai consumatori avrebbe comportato.

D’altro canto, non pare si siano tenute in debito conto l’esigenze dei consumatori i quali, da par loro, avrebbero certamente necessità di potere rientrare nella disponibilità di importi che oggi darebbero ossigeno a molte economie domestiche in preda ad una pericolosa asfissia.

Il legislatore, peraltro, sembra non avere compreso il potenziale pericolo – in termini di contenzioso – che l’emanazione di un provvedimento in aperto contrasto con la normativa europea potrebbe comportare.

Il Dlgs 79/2011 (Codice del turismo), che ha recepito la direttiva 2008/122/CE e a cui lo stesso DL 9/2020 fa riferimento all’articolo 41, stabilisce che in caso di impossibilità a effettuare il viaggio a causa di emergenze sanitarie il consumatore ha diritto al rimborso degli importi corrisposti senza penalità.

Pertanto, visto il principio di preferenza della legge comunitaria rispetto a quella nazionale, non è esclusa l’apertura di un rilevante contenzioso, da parte dei consumatori/acquirenti, per ottenere la disapplicazione della norma italiana, dettata dal legislatore di emergenza, in favore di quella comunitaria.  

Avv. Andrea Volonnino

Antonino Galletti

Antonino GALLETTI, Avvocato Cassazionista del libero Foro di Roma, è nato a Roma il 23 novembre 1970. E’ sposato e padre di due figli. E' Consigliere Nazionale Forense per il quadriennio 2023-2026. E' componente del consiglio generale della Camera di Commercio di Roma per il quinquennio 2020-2025. E' professore a contratto di diritto forense presso la facoltà di giurisprudenza della Università LUISS Guido Carli ed è professore a contratto di diritto pubblico presso la Unimercatorum. E' stato Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il quadriennio 2019-2022 ed in precedenza è stato Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal gennaio 2012 fino a dicembre 2018 (Consigliere Tesoriere dal dicembre 2013 al dicembre 2018). E' stato anche componente dell'assemblea dell'OUA e dell'OCF. E' stato componente del Consiglio giudiziario del Distretto di Roma. E' titolare dello Studio Legale Galletti: www.gallettilaw.com Dopo il conseguimento della maturità classica presso il liceo ginnasio statale Giulio Cesare di Roma, si è laureato nel 1993, all’età di 22 anni, in Giurisprudenza con lode presso l’Università La Sapienza di Roma (tesi in diritto costituzionale). Nel 1995 ha vinto la borsa di studio presso l’Istituto Regionale “A.C. Jemolo” di Roma per la frequenza al corso annuale di formazione specialistica per la professione forense e presso lo stesso prestigioso Istituto ha frequentato il corso di perfezionamento in diritto tributario e diritto comunitario svoltosi nel medesimo anno. Superato a Roma l’esame di abilitazione professionale nel 1996, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal gennaio 1997; da sempre è studioso del diritto amministrativo e del diritto civile. E’ stato docente a contratto per enti di ricerca quali, tra gli altri, il FORMEZ. Ha svolto nel 2008 attività di formazione specialistica, su incarico dell’ANCI. E’ stato docente a contratto di diritto europeo di polizia dall’anno accademico 2006/2007 e 2008/2009 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’’Università “G. Marconi” di Roma. E’ presidente e fondatore dell’associazione culturale AZIONE LEGALE con la quale, tra l'altro, organizza a beneficio dei colleghi del Foro di Roma svariati seminari gratuiti di formazione e aggiornamento professionale, con l’attribuzione di crediti formativi per gli avvocati, riconosciuti dall’Ordine degli Avvocati di Roma (e nel 2008 con il patrocinio del Comune di Roma). E' cofondatore dell’associazione di promozione sociale DEMOCRAZIA NELLE REGOLE, attiva nella formazione e nella divulgazione nelle scuole dei valori e dei principi costituzionali. E' stato stato consulente del Dipartimento della Funzione Pubblica nel progetto di supporto alla stessa “per il monitoraggio, la sistematizzazione e la valorizzazione di proposte e richieste delle pubbliche amministrazioni finalizzato alla valorizzazione risorse umane e omogeneizzazione standard delle performance”. E' autore di svariate pubblicazioni scientifiche in materia di ordinamento forense, pubblico impiego, edilizia ed urbanistica, enti locali e diritto costituzionale. E' stato presidente del Comitato tecnico scientifico dell’associazione “Cantiere Europa” formata dal Comune di Roma e dalle Università degli studi “La sapienza”, Tor Vergata e Roma Tre di Roma.

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