DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI: QUANDO SI PERFEZIONA? Dal sito di Cassa forense

Il procedimento di deposito telematico degli atti processuali è fattispecie a formazione progressiva. Infatti, il meccanismo di deposito di un atto giudiziario tramite PCT (Proceso civile telematico) genera quattro distinte PEC di ricevuta.

La prima PEC (“ricevuta di attestazione”) attesta che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario.

La seconda PEC (“ricevuta di consegna”) attesta la consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario.

La terza PEC attesta l’esito dei controlli automatici del deposito sull’indirizzo del mittente (che deve essere censito in ReGIndE), la dimensione del messaggio che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB).

Da precisare che la dimensione oggi rappresenta un problema quasi superato, atteso che i vari redattori riescono a dividere i mega in eccesso rispetto al 30 mg previsti dalla normativa in più buste consentendo un unico invio. Fino a qualche tempo fa, invece, occorreva depositare una prima busta nei limiti dei 30 mg, avendo cura di trasmettere l’atto principale e la procura, attendere dalla cancelleria il numero di ruolo e quindi, con successivi depositi, completare di caricare il fascicolo di parte.

La quarta PEC attesta, poi, se il deposito è stato accettato o meno dalla cancelleria.

Con tale accettazione si consolida l’effetto provvisorio anticipato della seconda PEC; solamente con l’accettazione da parte della competente cancelleria i file contenuti nella busta telematica vengono caricati nel fascicolo telematico, divenendo visibile alle controparti.

Federico Bocchini

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