Il decreto cautelare troppo frettolosamente concesso dal TAR romano aveva “sconvolto” le elezioni per il rinnovo dei COA italiani, gesttando nel caos il sistema ordinistico e “costringendo” di fatto il Ministero a suggerire ed i COA a disporre a prorogare le elezioni per il rinnovo già fissate (leggi qui il decreto cautelare del 7 gennaio scorso: DECRETO CAUTELARE PRES.TE TOSTI).
Alla Camera di Consiglio di ieri lo stesso giudice amministrativo ha, tuttavia, rigettato – anche sul fumus – la tutela cautelare invocata dai ricorrenti con una motivazione articolata e condivisibile, poiché l’unica in grado di spiegare compiutamente e organicamente la disciplina elettorale (invero scritta in modo pessimo) contenuta nella legge di riforma professionale (avveso l’approvazione della quale ci siamo lungamente battuti) e nel successivo regolamento ministeriale che ne ha fatto puntuale applicazione (leggi qui l’ordinanza del TAR romano: ORDINANZA RIGETTO TAR
Finalmente, dunque, sarà possibile votare -dopo tre anni- per il rinnovo dei COA (salvo eventuali decisioni in senso difforme in caso di prossimi appelli cautelari al Consiglio di Stato.
E’ sempre sconveniente dire (o scrivere) “l’avevamo detto” che sarebbe finita così, ma – stavolta – non è proprio possibile fare a meno di farlo, poichè eravamo stati i primi commentatori della disciplina dettata dalla legge di riforma professionale a propugnare una intepretazione (l’unica logica e possibile a fronte – lo ripetiamo – di una legge scritta male) conforme a quelle che è poi stata condivisa col regolamento ministeriale e che, da ultimo, ha raccolto il paluso cautleare del TAR romano; al riguardo, sarà sufficiente confrontare le motivazioni dell’ordinanza con il nostro saggio pubblicato sulla rivista “Foro romano” già nel 2013 (e scritto nel mese di agosto 2013) (leggi qui il nostro intervento sulla rivista del COA romano: ARTICOLO AVV. GALLETTI SU FORO ROMANO).
E’ stato in ogni caso triste e frustrante assistere ad una Camera di Consiglio dinanzi al Giudice Amministrativo, dove si sono confrontate le diverse posizioni dell’avvocatura rappresentata in giudizio dai ricorrenti, dalle associazioni dai COA, laddove sarebbe stato più logico confrontarci al di fuiori delle aule giudiziarie (e, in primis, nell’assise congressuale veneziana) per trovare una posizione unitaria e condivisa da sottoporre poi all’approvazione ministeriale, senza isterismi e lasciando che a decidere fosse l’avvocatura stessa, anziché delegare ai magistrati anche la decisione sulle questioni che ci riguardano più da vicino.
Noi i ricorsi al TAR li abbiamo coltivati e contineremo a proporrli soltanto però nell’interesse della generalità dei colleghi (v., per esempio, il ricorso contro il titolo di avvocato speclista imposto nel 2011 dal CNF, il ricorso per l’orario di apertura delle cancellerie, quello contro l’attuale regolamento della formazione imposto dal CNF)