Entro il 1° ottobre la comunicazione del domicilio digitale per le imprese senza pec

Tra le varie novità previste dal “Decreto Semplificazioni”, D.L. 76/2020, troviamo l’introduzione di uno specifico regime sanzionatorio per quelle imprese e per i professionisti che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese o agli Ordini professionali o Collegi di appartenenza.

Difatti, i nostro ordinamento prevedeva già tale obbligo, ma la mancanza di uno specifico impianto sanzionatorio lo rendeva, di fatto, inattuato.

L’articolo 16 D.L. 185/2008 aveva previsto infatti l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per:

  • imprese costituite in forma societaria;
  • amministrazioni pubbliche;
  • professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato.

Successivamente, l’articolo 5, comma 1, D.L. 179/2012 aveva esteso l’obbligo anche alle imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane.

L’articolo 37 D.L. 37/2020 sostituisce i riferimenti dell’indirizzo pec con quelli del domicilio digitale, concetto più ampio rispetto all’indirizzo di posta elettronica certificata.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. n-ter, D.Lgs. 82/2005, il domicilio digitale è:

  • un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata;
  • un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 (“Regolamento eIDAS”), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
    L’indirizzo pec è, dunque, una delle modalità previste attraverso cui attivare un domicilio digitale; ma,tuttavia, in attesa delle norme di attuazione dei servizi elettronici di recapito certificato qualificati, la pec risulta, ad oggi, l’unico strumento attraverso il quale è possibile eleggere il domicilio digitale: nessuna comunicazione è dovuta quindi da parte di coloro che hanno già iscritto un indirizzo pec valido e attivo. Per le imprese costituite in forma societaria, l’art. 37 D.L. 76/2020 prevede l’obbligo per le imprese che non vi abbiano già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020.
    Le imprese costituite in forma societaria che non hanno ancora ottemperato a tale obbligo, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese:
  • sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2630 cod. civ., in misura raddoppiata (quindi da un minimo di euro 206 ad un massimo di euro 2.640);
  • contestualmente all’irrogazione della sanzione, l’ufficio del registro delle imprese assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all’articolo 8, comma 6, L. 580/1993;
    in caso di domicilio digitale inattivo il Registro delle imprese chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la predetta procedura sanzionatoria.

Per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato all’ufficio del registro delle imprese competente il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Nel caso in cui non abbiano ottemperato a tale obbligo o nel caso in il domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese:

  • previa diffida da parte del Registro delle Imprese a regolarizzare l’iscrizione entro il termine di trenta giorni, tali soggetti sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 cod. civ. in misura triplicata (quindi da un minimo di euro 30 ad un massimo di euro 1.548);
  • contestualmente all’irrogazione della sanzione, viene assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 8, comma 6, L. 580/1993;
  • in caso di domicilio digitale inattivo, il Registro delle imprese chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni; decorso tale termine procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese.
    In caso di impresa individuale di nuova costituzione l’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2194 cod. civ., sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Per i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco sono soggetti a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.
    In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine applicano la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
    Non è previsto, quindi, nel caso dei professionisti, un termine entro cui effettuare la comunicazione: i 30 giorni previsti decorrono dal momento in cui gli Ordini o i Collegi di appartenenza invieranno le eventuali diffide.
    La norma prevede infine anche specifiche sanzioni in capo agli Ordini e Collegi, i quali, ai sensi dell’articolo 16, comma 7, D.L. 185/2008 hanno l’onere di pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale.
    L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice INI-PEC l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.
    Infine si precisa che l’articolo 37 D.L. 76/2020 detta specifici obblighi soltanto con riferimento ai professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato: pertanto professionisti non iscritti ad alcun Albo non sono tenuti ad alcun adempimento.

https://avvocatofedericobocchini.it/news/142-domicilio-digitale.html

Avv. Federico Bocchini

Federico Bocchini

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