Il Consiglio di Stato, Sezione VI, Sent. 4561 del 30.9.2015 ha confermato l’orientamento, consolidandolo, in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie afferenti l’intervento in autotutela e la ripetizione di un finanziamento pubblico.
In particolare, ha richiamato lquanto già statuito dall’Adunanza Plenaria che, con sentenza 29 gennaio 2014, n. 6, ha affermato che il «riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata». Ne consegue, si aggiunge, che «qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo». In tal caso, infatti, si sottolinea, «il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione».
Il discrimine temporale, è rappresentato dal provvedimento con cui è stato originariamente riconosciuto il finanziamento e, dunque, da quel momento, tra le parti s’instaura un rapporto negoziale la cui tutela spetta al G.O.
Avv. Marco Di Giuseppe