I COMPENSI PROFESSIONALI DELL’AVVOCATO.

Il compenso irrisorio mortifica la funzione della professione forense.

L’onerosità costituisce una componente necessaria dell’incarico difensivo dell’avvocato, giacché il compenso concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà e l’indipendenza della funzione forense. Conseguentemente, l’accettazione di un incarico professionale comportante un compenso onnicomprensivo irrisorio mortifica la funzione stessa della professione forense, trattandosi di comportamento lesivo del decoro e della dignità che devono caratterizzare le attività dell’avvocato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 245

 

Illecito aderire a Convenzioni pubbliche che violano l’equo compenso

L’adesione dell’avvocato ad una Convenzione che preveda compensi irrisori costituisce illecito disciplinare, in quanto lesivo del decoro e della dignità della categoria cui appartiene (Nel caso di specie, trattavasi di Convenzione del Comune che prevedeva un compenso di euro 17, accessori compresi, per ciascun giudizio patrocinato davanti al Giudice di Pace nei procedimenti di opposizione ai verbali relativi ad accertate violazioni del CdS e ad altre violazioni amministrative).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo Di Condojanni), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 246

 

L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario.

L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 ncdf, già art. 30 cdf (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 novembre 2016, n. 328

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 10 marzo 2015, n. 5, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Grimaldi, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42.

I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari

All’avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso (specifico e dettagliato quindi consapevole) del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pardi), sentenza del 12 settembre 2018, n. 102

 

Il diritto di trattenere le somme corrisposte dalla controparte a titolo di spese legali liquidate giudizialmente

L’avvocato ha diritto di trattenere le somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso, a carico della controparte, allorché non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita (art. 31 ncdf, già art. 44 codice previgente).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313

 

Compenso professionale: l’accordo verbale con il cliente non produce effetto

Il patto verbale sul compenso professionale è nullo per difetto di forma ex art. 2233 cc e, pertanto, improduttivo di qualsiasi effetto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 386

 

Compenso professionale i limiti deontologici al trattenimento delle somme ricevute dal cliente

Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che gestisca la somma ricevuta dal cliente in difformità dagli accordi presi, imputando a pagamento dei propri onorari una somma ricevuta dal proprio assistito ad altro titolo (Nel caso di specie, l’avvocato incassava a pagamento dei proprio onorari la somma di euro 6 mila che il cliente gli aveva consegnato con l’espressa indicazione che sarebbe dovuta servire per pagare le spese legali dell’avvocato avversario).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 24 novembre 2016, n. 343

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Merli), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197.

 

La compensazione (con obbligo di rendiconto): quando l’avvocato può trattenere per sè le somme riscosse per conto del cliente

L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 ncdf, già 44 cdf), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 101.

 

Compenso professionale e criterio di proporzionalità

Nei rapporti tra avvocato e cliente, sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento del compenso al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza del compenso stesso all’opera professionale effettivamente prestata.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 337

NOTA: In senso conforme, sul principio che il criterio di proporzionalità di cui all’art. 29 ncdf (già art. 43 cdf) non possa essere derogato neppure convenzionalmente, cioè con il consenso del cliente, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 7 marzo 2016, n. 44, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 20 marzo 2014, n. 42, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 9, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 3.

 

Come stabilire se il compenso è sproporzionato ed eccessivo

La richiesta di un compenso non dovuto è inidonea di per sé ad integrare la fattispecie deontologicamente rilevante consistente nella richiesta di un compenso sproporzionato od eccessivo (art. 29 ncdf, già art. 43 codice previgente), poiché quest’ultimo può valutarsi come tale solo solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto un compenso più che doppio).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 346

NOTA: In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 11 giugno 2015, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17.

 

Sinistri e transazione: il compenso percepito dall’assicurazione è satisfattivo (salvo accordo scritto col cliente).

In tema di transazione stragiudiziale sul risarcimento del danno, integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in assenza di accordo scritto sul compenso ex art. 2233 cod. civ., richieda al Cliente un compenso ulteriore rispetto a quanto già percepito direttamente dalla Compagnia assicuratrice (Nel caso di specie, l’ulteriore importo appariva manifestamente sproporzionato rispetto all’attività svolta. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 386

 

L’appropriazione indebita di somme incassate per conto dell’assistito e la ritardata consegna al cliente di somme incassate per suo conto.

L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 143, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98.

 

L’obbligo (deontologico) di rendiconto nella gestione di denaro altrui

E’ legittima la sanzione disciplinare nei confronti dell’Avvocato che, in violazione dell’art. 30 ncdf – “Gestione di denaro altrui” (già art. 41 cdf), non fornisca dimostrazione di aver dato pieno e compiuto rendiconto dell’attività di gestione della somma affidatagli né tantomeno una ricostruzione precisa delle somme gestite per conto del cliente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 263, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229.

 

La riserva di maggiorare l’importo della parcella in caso di mancato spontaneo pagamento.

Vìola l’art. 29 ncdf (già art. 43 cdf), l’avvocato che, a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 21 novembre 2017, n. 178, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 9 marzo 2017, n. 13

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Esposito), sentenza del 7 marzo 2016, n. 39, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 203, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 94, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mauro), sentenza del 21 luglio 2009, n. 79.

 

La riserva di maggiorare l’importo della parcella in caso di mancato spontaneo pagamento.

Vìola l’art. 29 ncdf (già art. 43 cdf), l’avvocato che, a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 9 marzo 2017, n. 13

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Esposito), sentenza del 7 marzo 2016, n. 39, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 203, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 94, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mauro), sentenza del 21 luglio 2009, n. 79.

 

L’appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente

L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione disciplinare di tre mesi).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza del 4 aprile 2017, n. 38

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98.

 

La richiesta di un compenso sproporzionato.

L’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, l’eventuale assenza di dolo o la circostanza per cui il cliente abbia corrisposto la somma richiestagli.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 4 aprile 2017, n. 41

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 157.

 

L’intempestiva fatturazione dei compensi percepiti

L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 16 codice previgente), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 4 aprile 2017, n. 41

NOTA: In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 9 marzo 2017, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 337, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 313.

 

Cliente e parte assistita: l’avvocato non può pretendere il pagamento del proprio compenso da chi non sia debitore

Vìola i doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza l’avvocato che pretenda da un terzo non debitore il pagamento di compensi per attività professionale prestata in favore del cliente o della parte assistita, così compromettendo la fiducia dei terzi nella dignità della professione (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il pagamento delle proprie competenze a soggetti assistiti da altro difensore).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 22 dicembre 2017, n. 223

 

L’avvocato del Condominio non può pretendere il pagamento integrale del proprio compenso da un singolo condomino

Vìola i doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza l’avvocato che per l’attività professionale espletata in favore del Condominio richieda ad un singolo condomino il pagamento dell’intero compenso anziché pro quota, così compromettendo la fiducia dei terzi nella dignità della professione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 22 dicembre 2017, n. 223

 

L’omessa o tardiva fatturazione dei compensi percepiti.

L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 ncdf (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 19 marzo 2018, n. 9

Antonino Galletti

Antonino GALLETTI, Avvocato Cassazionista del libero Foro di Roma, è nato a Roma il 23 novembre 1970. E’ sposato e padre di due figli. E' Consigliere Nazionale Forense per il quadriennio 2023-2026. E' componente del consiglio generale della Camera di Commercio di Roma per il quinquennio 2020-2025. E' professore a contratto di diritto forense presso la facoltà di giurisprudenza della Università LUISS Guido Carli ed è professore a contratto di diritto pubblico presso la Unimercatorum. E' stato Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il quadriennio 2019-2022 ed in precedenza è stato Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal gennaio 2012 fino a dicembre 2018 (Consigliere Tesoriere dal dicembre 2013 al dicembre 2018). E' stato anche componente dell'assemblea dell'OUA e dell'OCF. E' stato componente del Consiglio giudiziario del Distretto di Roma. E' titolare dello Studio Legale Galletti: www.gallettilaw.com Dopo il conseguimento della maturità classica presso il liceo ginnasio statale Giulio Cesare di Roma, si è laureato nel 1993, all’età di 22 anni, in Giurisprudenza con lode presso l’Università La Sapienza di Roma (tesi in diritto costituzionale). Nel 1995 ha vinto la borsa di studio presso l’Istituto Regionale “A.C. Jemolo” di Roma per la frequenza al corso annuale di formazione specialistica per la professione forense e presso lo stesso prestigioso Istituto ha frequentato il corso di perfezionamento in diritto tributario e diritto comunitario svoltosi nel medesimo anno. Superato a Roma l’esame di abilitazione professionale nel 1996, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal gennaio 1997; da sempre è studioso del diritto amministrativo e del diritto civile. E’ stato docente a contratto per enti di ricerca quali, tra gli altri, il FORMEZ. Ha svolto nel 2008 attività di formazione specialistica, su incarico dell’ANCI. E’ stato docente a contratto di diritto europeo di polizia dall’anno accademico 2006/2007 e 2008/2009 presso la facoltà di Giurisprudenza dell’’Università “G. Marconi” di Roma. E’ presidente e fondatore dell’associazione culturale AZIONE LEGALE con la quale, tra l'altro, organizza a beneficio dei colleghi del Foro di Roma svariati seminari gratuiti di formazione e aggiornamento professionale, con l’attribuzione di crediti formativi per gli avvocati, riconosciuti dall’Ordine degli Avvocati di Roma (e nel 2008 con il patrocinio del Comune di Roma). E' cofondatore dell’associazione di promozione sociale DEMOCRAZIA NELLE REGOLE, attiva nella formazione e nella divulgazione nelle scuole dei valori e dei principi costituzionali. E' stato stato consulente del Dipartimento della Funzione Pubblica nel progetto di supporto alla stessa “per il monitoraggio, la sistematizzazione e la valorizzazione di proposte e richieste delle pubbliche amministrazioni finalizzato alla valorizzazione risorse umane e omogeneizzazione standard delle performance”. E' autore di svariate pubblicazioni scientifiche in materia di ordinamento forense, pubblico impiego, edilizia ed urbanistica, enti locali e diritto costituzionale. E' stato presidente del Comitato tecnico scientifico dell’associazione “Cantiere Europa” formata dal Comune di Roma e dalle Università degli studi “La sapienza”, Tor Vergata e Roma Tre di Roma.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto