Il contratto di affitto di un fondo rustico è il contratto con cui una parte, il locatore, concede all’altra, l’affittuario, il godimento di un fondo dietro pagamento di un corrispettivo.
L’affittuario deve curare la gestione del bene in conformità alla destinazione data dal concedente, e avendo il diritto di fare propri i frutti. E’ un contratto originariamente disciplinato dagli articoli 1628 e seguenti del Codice civile.
L’art. 1628 c.c. prevede che: l’affitto dei fondi rustici è la più importante delle locazioni di beni produttivi. Anche quando il canone consiste in una quota di prodotti, l’affitto del fondo rustico è sempre un contratto di scambio e il conduttore è autonomo e indipendente nella gestione del fondo assunto. In ciò la differenza dalla mezzadria che era un contratto associativo diretto alla costituzione dell’impresa agricola e in cui li lavoro del colono era subordinato alla direzione tecnica del concedente.
La durata minima è commisurata alle esigenze dell’agricoltura e della produzione in genere che riceverebbero un pregiudizio da una successione di rapporti contrattuali i quali influirebbero sui criteri di coltura e quindi sul rendimento del fondo. La durata minima fissata si sostituisce alla clausola difforme apposta dalle parti, senza che sia necessaria una pronuncia dell’autorità giudiziaria che ciò dichiari.
Tali norme, pur non essendo state espressamente abrogate, sono ritenute sostituite, almeno nella gran parte, dalle disposizioni contenute nella Legge n. 203/1982.
Il contratto di affitto in questo caso prevede che l’affittuario paghi mensilmente un canone apposito, come accade per gli immobili, ma il pagamento può anche avvenire tramite quote del ricavato dalla produzione.
Dall’altro lato, l’affittuario deve impegnarsi a mantenere intatte le qualità del terreno, e portare avanti la produzione nel migliore modo possibile.
Questo contratto ha una durata minima di 15 anni, e vi è il divieto di subaffitto. Inoltre, alcuni vantaggi sono riservati ai coltivatori diretti in affitto.
Rimane come eccezione alla durata minima di anni quindici, la stipula di contratti in deroga.
Avv. Federico Bocchini