In data 7.4.2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministro della Giustizia 25 febbraio 2016, n. 47 ovvero il regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense (previsto dagli artt. 1 co. 3 e 21 co. 1 della legge di riforma professionale n. 247 del 2012).
I requisiti che dovranno possedere congiuntamente i professionisti che vogliono continuare ad esercitare ila professione forense per comprovarne l’esercizio “effettivo, continuativo, abituale e prevalente”, sono i seguenti:
- essere titolare di una partita Iva attiva o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita Iva attiva;
- avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica, destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società o associazione di studio con altri colleghi, o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
- aver trattato almeno cinque affari l’anno (sia attività giudiziale che stragiudiziale), anche se l’incarico è stato conferito non dalla parte assistita direttamente, ma da altro professionista;
- essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al COA d’appartenenza;
- aver assolto gli obblighi di aggiornamento professionale (cfr. art. 11 L. 247/2012);
- aver stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione (cfr. art. 12 co. 1 L. 247/2012).
Il professionista potrà (auto)certificare il possesso dei requisiti secondo la vigente normativa in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (artt. 46 e 47 DPR 445/2000, TU disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Con ulteriore regolamento il Ministero stabilità le modalità con le quali i COA individueranno con sistemi automatici le dichiarazioni da contrallare “a campione”.
I COA eseguiranno la verifica della presenza di tutti i requisiti ogni tre anni per tutti gli avvocati iscritti all’albo (fatta eccezione per chi è iscritto da meno di cinque anni).
Laddove il COA accerti la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione (previo invito all’avvocato a presentare eventuali osservazioni ed eventualmente ad essere ascoltato personalmente) sarà disposta la cancellazione dall’albo, salvo che l’avvocato dimostri la sussistenza di “giustificati motivi oggettivi o soggettivi”.
L’avvocato cancellato può essere nuovamente iscritto all’albo se dimostra di (ri)avere acquisito i requisiti necessari di cui alle lettere a), b), d) e f). Se invece l’avvocato è stato cancellato per l’assenza dei requisiti sub c) e e) prima della iscrizione dovranno decorrere almeno 12 mesi.
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