Per poter valutare la possibilità dell’Avvocato di aderire al regime forfetario per il 2022, bisogna prestare attenzione, dove non in contrasto con le norme deontologiche, in primis alla partecipazione in s.r.l., fattispecie disciplinata dall’art. 1 comma 57, lett. D, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.La prima cosa importante è che il Professionista che assume la qualifica di socio, non dovrebbe fatturare nei confronti della s.r.l.. Questo per evitare che l’Avvocato assuma la qualifica di socio e, al contempo, la s.r.l. deduca i costi nella propria dichiarazione dei redditi.L’Agenzia delle entrate è più volte intervenuta sul tema, ampiamente dibattuto, in ultimo con la circolare 9/E del 10 aprile 2019 all’interno della quale ha esplicitato che per verificarsi una causa di esclusione del Professionista dal regime forfetario, devono ricorrere congiuntamente due condizioni:- il possesso diretto/indiretto di una partecipazione di controllo nella s.r.l.;- l’esercizio da parte della s.r.l. di una attività direttamente/indirettamente riconducibile a quelle svolte dal socio persona fisica, che adotti il regime forfetario per la sua attività professionale.In assenza anche di una delle due suddette condizioni, la causa ostativa non opera ed il contribuente può aderire al regime forfetario.Ai sensi del comma 57, lett. D, costituisce in ogni caso causa ostativa all’adozione del regime forfetario la partecipazione da parte della persona fisica di cui all’art. 5 del TUIR, che abbia le partcipazioni in:- s.n.c.;- s.a.s.;- associazioni professionali;- imprese familiari;Differentemente da quanto accade in caso di partecipazione nelle s.r.l., nel caso di partecipazioni in società di persone, l’incompatibilità con il regime forfetario è totale, non assumendo alcun rilievo le quote di partecipazione del socio. Dunque, anche una partecipazione minima costituisce una causa ostativa all’adozione del regime forfetario da parte del socio.Proprio a riguardo della Professione di Avvocato, l’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 120, del 23 aprile 2019, ha affrontato la questione di un Avvocato in regime forfetario che deteneva una quota di partecipazione minoritaria, quale socio accomandante di una s.a.s. che svolgeva l’attività di commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione. L’ADE ha ritenuto integrata la causa ostativa di cui alla lettera D, del comma 57, art. 1, L. 190/2014.Confermando l’orientamento espresso nella circolare 10/E del 4 aprile 2016, l’ADE ha precisato che la causa ostativa sopraggiunta in corso d’anno a seguito di acquisizione di una partecipazione per successione o donazion) non sussiste, qualora la partecipazione sia ceduta entro la fine dell’anno.Nel caso, invece, di emissione di fatture nei confronti dei datori di lavoro (non si parla chiaramente del caso degli Avvocati) attuali ovvero precedenti, si integra la fattispecie di causa ostativa. Questo quando l’attività di impresa/lavoro autonomo, per la quale si adotta il regime forfetario, viene esercitata prevalentemente nei confronti dei datori lavoro.La causa ostativa, però, non sussiste nei confronti di coloro che iniziano una nuova attività professionale, dopo aver svolto un periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni, come quella dell’Avvocato. Le altre casistiche maggiormente comuni per la figura dell’Avvocato e la mancata applicazione del regime forfetario ci sono:- il superamento della soglia dei 65.000 euro;- l’utilizzo di un regime speciale IVA. L’uscita dal regime forfetario, si verifica a partire dal periodo di imposta successivo al venire meno anche di uno solo dei requisiti. Qualora l’anno successivo all’uscita del regime, si torni ad una dichiarazione inferiore al limite ad oggi previsto dei 65.000 euro, l’anno successivo darà possibile aderire nuovamente al regime forfetario.
Avv. Federico Bocchini