Il regolamento condominiale non può vietare l’attività di bed and breakfast all’interno del condominio.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24707 del 20 novembre 2014, escludendo che l’attività di bed and breakfast e di affittacamere determini un mutamento della destinazione d’uso degli immobili utilizzati come civile abitazione e comporti quindi conseguenze dannose per gli altri proprietari.
Il ricorso in Cassazione si fondava sulle disposizioni del regolamento condominiale secondo cui «è fatto divieto di destinare gli appartamenti a uso diverso da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato» che dunque, secondo i condomini, avrebbe escluso l’esercizio di attività alberghiera.
In Appello veniva ribaltata la sentenza di primo grado che, accogliendo la tesi del condominio ricorrente, aveva bloccato l’attività di affittacamere. Il giudice di secondo grado infatti appurava che “l’attività di affittacamere non aveva comportato una modificazione della destinazione di uso civile per abitazione delle unità immobiliari”.
Secondo la Corte di Cassazione l’attività di bed and breakfast non comportava “conseguenze pregiudizievoli” per gli altri condomini tenuto altresì conto, come ha ritenuto il giudice d’appello “che la destinazione a civile abitazione costituisce il presupposto per la utilizzazione di una unità abitativa ai fini dell’attività di bed and breakfast”. Una affermazione, prosegue la Corte, coerente anche con il regolamento regionale del Lazio n. 16 del 2008, in cui si chiarisce che «l’utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici (vedi anche Corte Costituzionale, sentenza. n. 369/2008)».
L’apertura di un bed and breakfast o l’avvio di una attività di affittacamere in condominio erano, fino ad oggi, subordinate, all’approvazione dell’assemblea condominiale.
Dopo la sentenza del 20 novembre scorso, invece, nè l’assemblea dei condomini, nè il regolamento di condominio possono vietare ai proprietari degli appartamenti di esercitare l’attività di bed and breakfast all’interno delle proprie abitazioni.
Ciascun condomino sarà libero di affittare a ore o a giorni il proprio appartamento o una o più camere e, fino a prova contraria, tutto ciò non comporterà alcuna forma di danno per gli altri proprietari.