Si riportano alcuni significativi stralci della corposa sentenza n. 3666 del 3.3.2015 del Tar Lazio, Roma, Sezione Seconda, che ha annullato i provvedimenti recanti la rideterminazione delle tariffe relative al rilascio dei permessi di accesso alle Zone a Traffico Limitato in Roma, in quanto non supportati da adeguata attività istruttoria e d’indagine.
La sentenza, dopo aver ampiamente riportato le deduzioni dei ricorrenti e dell’Amministrazione contenute nei loro scritti difensivi nonché nella documentazione depositata, ha ricostruito il regime giuridico legittimante la previsione nei centri cittadini di zone a traffico limitato ela possibilità di prevederne l’accesso neiconfronti di determinate categorie di cittadine previo pagamento di un appaosito corrispettivo.
In particolare, il Tar non ha rinvenuto alcuna corrispondenza tra l’incremento tariffario e le finalità previste nel Piano Generaledel Traffico Urbano così come non ha rinevuto in esso la previa fissazione di criteri per addivenire alla fissazione delle nuove tariffe.
“..nel suddetto piano, in primo luogo, non vi sono indicazioni specifiche e puntuali in ordine alla necessità e/o opportunità di disporre l’aumento delle tariffe di cui trattasi, atteso che la ritenuta necessità di un maggiore e più efficace rigore per raggiungere gli obiettivi fissati non può essere ritenuta come univocamente espressione della predetta istanza e la determinazione delle tariffe è rimessa ad un successivo atto che tenga conto anche dell’evoluzione delle condizioni della mobilità nonché della qualità dell’aria; in secondo luogo, l’attenzione, relativamente alle ZZ.TT.LL. sembra essere incentrata essenzialmente sul riscontrato aumento dei veicoli a due ruote, proprio in quanto non interessati dalle misure di limitazione di accesso e transito.
Nel predetto nuovo P.G.T.U. del 2014 – del quale nella sostanza l’amministrazione comunale dichiara di avere inteso anticipare le relative disposizioni ed obiettivi – non vi è, inoltre, l’indicazione dei dati concreti tecnico-scientifici sulla base dei quali poter ancorare l’istruttoria che ha condotto all’aumento generalizzato e nell’indicata misura delle tariffe di cui trattasi.
In particolare:
– non risulta essere stata effettuata alcuna indagine in ordine ai risultati prodotti dalle precedenti deliberazioni in materia;
– non sono allegati studi che dimostrino che gli aumenti delle tariffe siano stati commisurati alle finalità perseguite e che, ancora prima, individuino i risultati in concreto auspicati;
– non sono nemmeno individuati i livelli di inquinamento nell’anno in corso ed i livelli di inquinamento che ci si prefigge di raggiungere attraverso la predetta misura.
Da quanto esposto consegue che non può fondatamente ritenersi che il nuovo P.G.T.U. sia in grado di esprimere la necessaria istruttoria presupposta all’adozione di una scelta amministrativa così pregnante ed incidente in modo così consistente sulla sfera dei destinatari…..è necessario, tuttavia, verificare come in concreto si sia giunti all’individuazione dell’aumento delle tariffe di cui trattasi e se la predetta misura, nella sua concreta consistenza, rispetti il criterio della proporzionalità della misura rispetto al fine perseguito.
E si ribadisce che, dall’esame della documentazione tutta versata in atti, nonostante le difese dell’amministrazione al riguardo, non è dato evincere come la stessa abbia proceduto”.
Conclude il Tar “In definitiva, in questa sede non si contesta all’amministrazione comunale di avere inteso perseguire un obiettivo politico di mobilità nel predetto momento storico né si giudicano inadeguate per eccesso le tariffe indicate, ma si ribadisce che il potere discrezionale dell’amministrazione di fissare le tariffe deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali dell’agire amministrativo e, quindi, l’esercizio del predetto potere deve essere fondato su di un’adeguata e completa istruttoria e deve rispondere ai criteri della logicità e della proporzionalità della misura rispetto al fine perseguito.
E, quanto all’istruttoria, la stessa, in particolare, al fine di adempiere correttamente alla finalità cui è preordinata, deve necessariamente precedere l’adozione del provvedimento finale da parte dell’amministrazione e deve, altresì, essere agevolmente ricostruibile anche nella presente sede giurisdizionale.
Nella fattispecie non risulta che la predetta istruttoria sia stata in concreto realizzata da parte dell’amministrazione né risulta che siano state prese in considerazione tutte le variabili incidenti nella definizione della tariffa avuto specifico riguardo proprio alla problematica inerente al trasporto pubblico”.