Prosegue il tormentato percorso per dare attuazione alla previsione della nuova legge professionale (art. 9 L. 247/2012) che ha introdotto il titolo da avvocato specialista.
La bozza del nuovo regolamento è addirittura peggiore del testo precedente:
- affianco ai “settori di specializzazione” sono stati coniati “gli indirizzi” per i settori del diritto civile, penale ed amministrativo invero non previsti dal legislatore,
- restano irrazionali e caotici i criteri utilizzati per la scelta dei vari settori ed indirizzi,
- rimane il colloquio orale anche per comprovare l’esperienza non previsto da legislatore,
- è stata introdotta una disposizione transitoria che fa salvi i corsi abusivi di specializzazione venduti (sopratutto ai giovani) negli ultimi cinque anni allorquando il titolo non era ancora disciplinato.
Per leggere il testo della bozza del regolamento clicca qui su: Schema DM recante modifiche al DM 144-2015 (Disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista).
Il precedente regolamento ministeriale dichiarato illegittimo dai giudici amministrativi.
Ricordiamo, peraltro, che il Consiglio di Stato aveva posto finalmente la parola fine alla disputa sulla legittimità del “vecchio” regolamento ministeriale sul titolo di avvocato specialista (per leggere il testo integrale del regolamento clicca qui su DM specializzazioni 144/2015 e per leggere la sentenza d’appello clicca qui su sentenza appello specializzazioni ), confermando le sentenze del TAR romano (per leggerle clicca qui su sentenza TAR COA di RM, NA e PA e su sentenza TAR per OUA ) e addirittura accogliendo in parte l’appello incidentale dei COA di Roma, Napoli e Palermo.
Dunque, secondo il TAR capitolino il regolamento ministeriale era illegittimo, perché:
- la previsione della suddivisione dei settori di specializzazione (art. 3 del DM) era intrisecamente irragiovevole e arbitraria e illogicamente omissiva di discipline giuridiche oggetto di codificazione o oggetto di giurisdizioni dedicate;
- la previsione del colloquio orale finale (art. 6 co. 4 del DM) dinanzi al CNF per i casi di comprovata esperienza era intrinsecamente irragionevole per genericità.
Secondo il Consiglio di Stato il regolamento era illegittimo anche perché:
- era illegittima la previsione di un numero massimo di specializzazioni (quale illegittimità conseguente alla irragionevolezza della suddivisione delle materie che individua ambiti e settori affini),
- era illegittima la previsione di una “nuova” sanzione disciplinare fissata nel regolamento (art. 2 co. 3 del DM), perché la legge di riforma professionale (art. 3 co. 3 L. 247/2012) rinvia al solo codice deontologico per l’individuazione dei fatti di rilievo disciplinare e, dunque, la disposizione del regolamento è illegittima se vuole ampliare l’ambito di fattispecie rilevanti ed è superflua e illogica, se non addirittura perplessa, se intende riportarsi alle previsioni del codice deontologico specificandole.
Il primo regolamento del CNF del settembre 2010 addirittura nullo secondo il TAR capitolino.
Anche il primo regolamento del CNF sul titolo di avvocato specialista del settembre 2010 era stato dichiarato addirittura nullo dal TAR capitolino (per leggere la sentenza clicca qui su sentenza TAR Galletti) su ricorso dell’Organismo unitario dell’Avvocatura e di alcuni colleghi romani.
La posizione del nuovo Ministro Bonafede.
Confidiamo nel fatto che il neo Ministro vorrà rivedere il testo del regolamento, confrontandosi con l’Avvocatura nelle sue varie componenti istituzionali ed associative, anziché fidarsi soltanto dei pochi magistrati che occupano i gangli vitali dell’Amministrazione della Giustizia e pretendono di disciplinare anche l’esercizio della professione forense negli anni che verranno in modo che sino ad oggi è stato ritenuto evidentemente illegittimo dai giudici amministrativi e che prevedibilmente lo sarà ancora alla luce della bozza del “nuovo” regolamento che perpetua profili d’illegittimità già censurati e ne aggiunge nuovi e più rilevanti.
Ringrazio personalmente i colleghi che mi hanno pazientemente seguito in questa battaglia politica – forense per la dignità della nostra professione che non può essere svilita (anche) da interventi normativi illogici ed irrazionali.