Ieri 15 settembre è stato pubblicato (in G.U. n.. 214 del 15.9.2015) il regolamento ministeriale recante disposizione per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista (Per legge il testo integrale clicca qui su IL TESTO DEL REGOLAMENTO).
Sarà specialista (art. 2) l’avvocato che conseguirà il titolo in uno (o al massimo due!) dei diciotto settori di specializzazione fissati nel regolamento (art. 3)
a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
b) diritto agrario;
c) diritti reali, di proprieta’, delle locazioni e del condominio;
d) diritto dell’ambiente;
e) diritto industriale e delle proprieta’ intellettuali;
f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;
g) diritto successorio;
h) diritto dell’esecuzione forzata;
i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
l) diritto bancario e finanziario;
m) diritto tributario, fiscale e doganale;
n) diritto della navigazione e dei trasporti;
o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e
dell’assistenza sociale;
p) diritto dell’Unione europea;
q) diritto internazionale;
r) diritto penale;
s) diritto amministrativo;
t) diritto dell’informatica.
L’elenco dei settori di specializzazine potrà essere modificato e aggiornato dal Ministero (come? quando? ad libitum?)
Il titolo di avvocato specialista e’ conferito dal CNF in ragione
- del percorso formativo previsto dall’articolo 7 o
- della comprovata esperienza professionale maturata a norma dell’articolo 8
Dunque, commette illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito (ma anche prima il “millantare” un titolo non posseduto e addirittura non ancora disciplinato dall’ordinamento di certo era suscettibile di sanzione).
Gli elenchi degli avvocati specialisti sono formati e aggiornati dai COA e saranno resi accessibili in via telematica.
Per conseguire il titolo, l’interessato deve presentare domanda presso l’Ordine che, verificata la regolarita’ della documentazione, la trasmette al CNF.
Può presentare la domanda chi:
a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione di cui all’articolo 7, oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell’articolo 8;
b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.
Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il CNF convoca l’istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione.
I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di raccordo degli ambiti di giurisprudenza delle universita’ legalmente riconosciute e inserite nell’apposito elenco del Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca.
Presso il Ministero della giustizia e’ istituita una commissione permanente composta da sei componenti, che elabora le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia.
Ai fini della organizzazione dei corsi, il CNF e i COA stipulano apposite convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all’esercizio della professione nel settore di specializzazione.
Il CNF puo’ stipulare le convenzioni anche d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.
I COA stipulano le convenzioni d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.
Per il conseguimento del titolo in ragione della comprovata esperienza, il titolo puo’ essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:
a) di avere maturato un’anzianita’ di iscrizione all’albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;
b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attivita’ di avvocato in uno dei settori di specializzazione, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantita’ e qualita’, almeno pari a quindici per anno, senza tenere conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attivita’ difensiva.
Per mantenere il titolo, l’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione, dichiara e documenta al COA l’adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione.
Il COA
a) cura la tempestiva trasmissione al CNF della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo di specialista;
b) ovvero comunica al CNF il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.
Il CNF e i COA, d’intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative promuovono l’organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche.
Ai fini del mantenimento del titolo l’avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.
Il titolo puo’ essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attivita’ di avvocato in uno dei settori di specializzazione, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantita’ e qualita’, almeno pari a quindici per anno, senza tenere conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attivita’ difensiva.
Il titolo di avvocato specialista e’ revocato dal CNF, a seguito di comunicazione del Consiglio dell’Ordine, nei seguenti casi:
a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell’obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui all’articolo 9, comma 1.
Il CNF puo’ dar corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione.
Prima di provvedere alla revoca del titolo il CNF deve sentire l’interessato.
La revoca del titolo e’ comunicata al COA per la cancellazione dall’elenco ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento a cura del medesimo COA.
Le funzioni affidate al CNF possono essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, designati dal Consiglio stesso, i quali eleggono il presidente e possono delegare uno o piu’ componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.
Con singolare (e inquietante) dsposizione transitoria è stato previsto che l’avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento un attestato difrequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal CNF, dai COA o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, puo’ chiedere al CNF il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale. All’organizzazione e alla valutazione della prova di cui al periodo precedente provvede una (ennesima) commissione composta da docenti nominati dal CNF.
La disposizione si applica anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora concluso.
In definitiva, sembra che siano stati premiati tutti i soggetti erogatori di corsi “abusivi” (ovviamente a pagamento!) i quali hanno dispensato formazione e titoli addirittura prima che il regolamento fosse emanato e che, dunque, fossero resi noti (almeno a noi comuni mortali) i settori di specializzazione. Forse sono state premiate le capacità divinatorie di costoro (o le lobbies associative e/o univeristarie che esprimono?).
Poichè è stato previsto che dalle disposizioni del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ogni onere sarà sostenuto dall’Avvocatura: tanto per cambiare, quando si tratta di investire sulla formazione professionale degli avvocati lo Stato se ne “lava le mani”, mentre sperpera danari sulla formazione (anche regionale) di chicchessia (estetisti, parrucchieri, cuochi e tantissimi altri), salvo poi pretendere che sia salvaguardata e assicurata la qualità delle prestazioni.
Tante altre le perplessità sul testo ministeriale: sono stati individuati settori in macro aree (penale e amministrativo), laddove il diritto civile è stato diviso in varie sottocategorie, ma i solerti funzionari ministeriali hanno dimenticato parte del codice civile (per esempio: i contratti e la responsabilità civile…) e addirittura intere codificazioni (diritti dei consumatori e diritto delle assicurazioni),
Alcune materie che dovrebbero essere patrimonio comune di conoscenza in ogni settore dispecializzazione sono state considerate oggetto di autonomo settore (diritto dell’Unione).
E’ poi di certo criticabile la fissazione di un numero predefinito di questioni/giudizi che sembra premiare chi svolge contenzioso seriale.
Sono stati penalizzati, come al solito, i giovani colleghi (anche se le loro associazioni di pretesa rappresentanza sembrano non essersene accorte), poichè non ha senso impedire il conseguitmento del titolo per comprovata esperienza per i primi 8 anni di professione, laddove poi occorre dimostrare l’esercizio specifico nella materia oggetto di specializzazione soltanto per 5 anni: meglio sarebbe stato allora uniformare il periodo di tempo sui 5 anni, ma logica e la razionalità oggi sono merce rara evidentemente anche nei corridoi ministeriali.
Antonino Galletti