Intimazione di pagamento. Focus su competenza e termini per l’impugnazione.

Intimazione di pagamento. Focus su competenza e termini per l’impugnazione.


Qualora ad un anno dalla notifica della cartella di pagamento non sia intervenuto il versamento spontaneo del debitore e l’Ente deputato alla riscossione non abbia provveduto ad avviare la fase esecutiva, quest’ultima non potrà essere intrapresa senza la notifica al debitore dell’intimazione di pagamento contenente l’invito a versare le somme dovute nel termine di cinque giorni.
Tale intimazione, spesso riguarda una pluralità di cartelle ed avvisi di addebito precedentemente notificati, che hanno, tuttavia, termini di impugnazione tra loro diversi e sono di competenza di differenti autorità giudiziarie.
Per i crediti relativi a sanzioni amministrative, qualora voglia contestarsi la notifica della cartella o del verbale presupposto, il ricorso dovrà essere proposto al Giudice di Pace entro 30 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto, a pena di decadenza.
Tuttavia, qualora tali crediti siano di importo superiore agli euro 10.000,00, Giudice competente sarà il Tribunale Civile, con il mantenimento del medesimo termine di impugnazione perentoriamente previsto.
Nel caso in cui oggetto dell’atto siano crediti di natura tributaria, quali IVA, IRPEF, IRES, bollo auto etc., l’autorità alla quale presentare ricorso dovrà essere la Corte di Giustizia Tributaria di I grado, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’intimazione.
Quando, invece, l’intimazione riguardi crediti previdenziali vantati da INPS ed INAIL, a prescindere dall’importo, l’opposizione dovrà essere proposta nella forma di ricorso ex art. 442 c.p.c. al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro entro 40 giorni se le censure mosse riguardano il merito della pretesa, ovvero entro 20 giorni per contestazioni inerenti vizi formali.
Il contribuente, dunque, dovrà prestare la massima attenzione alla natura delle pretese indicate nell’intimazione ricevuta, essendo i termini per l’opposizione sensibilmente differenti, con la consapevolezza che dalla mancata contestazione, può derivare l’avvio della riscossione coattiva.

Matteo Di Battista

Federico Bocchini

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