Condotta irreprensibile e condanna penale
La valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata), necessario ai fini della iscrizione all’albo avvocati e al registro dei praticanti, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato, la cui condanna penale non comporta pertanto un’automatica inibizione dell’iscrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Secchieri), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 214
La valutazione della condotta irreprensibile
Ai fini dell’iscrizione all’albo, le condotte apprezzabili sotto il profilo morale (c.d. condotta irreprensibile, già “specchiatissima ed illibata”) non sono quelle riferibili alla dimensione privata dell’individuo, ma quelle che rilevano ai fini della valutazione, rispetto all’affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento delle attività e delle funzioni considerate, sicché non dovranno essere considerate, né valutate, condotte che, per la loro natura o per la occasionalità o per la distanza nel tempo, o per altri motivi, non appaiano ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente (cioè al momento in cui la condotta assume rilievo) sull’affidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento della specifica funzione o attività.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Secchieri), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 214