Con la sentenza n.7/2017 depositata in data 11/01/2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa che dispone l’obbligo di versamento al bilancio dello Stato delle somme derivanti dalla riduzione della spesa per consumi intermedi delle Casse di previdenza e di assistenza privatizzate.
La pronuncia, al di là del tema specifico affrontato, rappresenta invero un passaggio davvero importante per Cassa forense, poiché la Corte evidenzia che “l’ingerenza del prelievo statale rischia di minare gli equilibri che costituiscono elemento indefettibile dell’esperienza previdenziale autonoma […] cosicché ogni spesa eccedente al necessario finisce per incidere negativamente sul sinallagma macroeconomico tra contributi e prestazioni”, in quanto la configurazione della norma (quella oggetto di valutazione di legittimità, n.d.r.) aggredisce, sotto l’aspetto strutturale “la correlazione contributi-prestazioni, nell’ambito della quale si articola la naturale missione delle Casse di previdenza di preservare l’autosufficienza del proprio sistema previdenziale”.
Invero, per la Corte, l’“assetto organizzativo e finanziario, basato sul principio mutualistico, deve essere preservato in modo coerente con l’assunto dell’autosufficienza economica, dell’equilibrio della gestione e del vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni”.
Alla luce di quanto sopra, tale pronuncia rimarca l’autonomia della Cassa e la discrezionalità che caratterizza il relativo esercizio regolamentare.
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