Con la delibera n. 513 del 17.12.2021, il CNF ha prorogato fino al 31.12.2022 le regole già dettate per l’anno 2021 per “facilitare e incrementare il ricorso alla formazione a distanza in virtù dell’emergenza sanitaria in corso e delle disposizioni relative vigenti che vietano l’assembramento di persone“.
In particolare:
1) l’anno 2022 non appartiene ad alcun triennio formativo (ma viene considerato come autonoma annualità);
2) il numero minimo di crediti formativi è 15 (almeno 3 nelle materie obbligatorie: deontologia, ordinamento forense e previdenziale);
3) i crediti formativi possono essere conseguiti anche interamente con modalità FAD (ovvero con la formazione a distanza, anziché, come di norma, nella misura massima del 40%);
4) gli eventi FAD possono essere accreditati anche dai COA (e dalle Fondazioni dei COA), senza limiti territoriali, purché: a) si tratti di eventi FAD organizzati (o co-organizzati) dai COA stessi; b) i COA adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei partecipanti (all’inizio, durante ed al termine della sessione formativa via FAD), nonché la partecipazione “continua ed effettiva” per una durata non inferiore all’80% della durata dell’evento stesso.
La possibilità di imputare al 2021 e al 2022 i crediti formativi acquisiti nel 2020 in esubero rispetto ai 5 minimi (di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie) non rileva ai fini dell’inserimento e della permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, per i quali rimane invariato il requisito di regolare adempimento dell’obbligo formativo nell’anno precedente la richiesta.
A breve il COA di Roma modificherà il suo regolamento interno per adeguarsi alla nuova disciplina.
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