SOMMARIO:
- DURATA DELLA PRATICA
- NUMERO UDIENZE RICHIESTE
- TRATTAZIONE SCRITTA E UDIENZA DA REMOTO
- UDIENZA IN PRESENZA
- AVVOCATI AFFIDATARI OLTRE AL DOMINUS
- INCONTRI DI MEDIAZIONE
- COLLOQUI DI FINE PRATICA
1.DURATA DELLA PRATICA FORENSE (RIDUZIONE DA 18 MESI A 16 MESI)
Il periodo di pratica forense è ridotto da 18 mesi a 16 mesi, indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea, per i praticanti che abbiano conseguito la laurea nell’ultima sessione delle prove finali relative all’anno accademico 2018/2019, come risultante dalla certificazione rilasciata dall’Ateneo (D.L. 22/2020, art. 6, c. 3 come conv. in L. 6/6/2020 n. 41 – Delibera COA di Roma 11 giugno 2020)
2.NUMERO DI UDIENZE RICHIESTE NEL SEMESTRE (ANCHE INFERIORE A VENTI) – VALIDITA’
Ai fini della validità della pratica è ammessa la partecipazione ad un numero di udienze anche inferiore a venti se all’interno del semestre ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuta all’emergenza (Delibera COA di Roma 30 aprile 2020)
3.PRESENZA ALL’UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA E ALL’UDIENZA DA REMOTO (IN LUOGO DELL’UDIENZA IN PRESENZA) – VALIDITA’
Laddove l’udienza sia sostituita dalla trattazione scritta o si svolga in video conferenza, la presenza del praticante può risultare
- dalle note scritte alla cui redazione egli abbia preso parte ovvero
- dal verbale dell’udienza svolta a distanza a cui abbia assistito con il proprio dominus (Delibere COA di Roma del 28 maggio e del 17 settembre 2020)
4.PRESENZA ALL’UDIENZA ALLA QUALE IL PRATICANTE NON SIA STATO AMMESSO – QUANDO E’ VALIDA
Laddove il praticante non sia ammesso all’udienza in presenza, per la necessità di evitare assembramento e rispettare le norme sul distanziamento, l’attestazione della partecipazione del praticante rilasciata dal dominus sostituisce l’attestazione della presenza contenuta nel verbale di udienza (Delibera COA di Roma del 17 settembre 2020).
5.PRATICA CON DIVERSI AVVOCATI AFFIDATARI – VALIDITA’
E’ consentito presenziare alle udienze con più avvocati affidatari oltre che con il proprio dominus.
6.PRESENZA AGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE – VALIDITA’
Ai fini della validità della pratica sono computabili le presenze del praticante agli incontri di mediazione, risultanti da verbale o attestazione (Delibera COA di Roma del 17 settembre 2020).
7.COLLOQUI DI FINE PRATICA
Durante il periodo di emergenza sanitaria i colloqui di fine pratica sono sostituiti da una compiuta disamina, da parte del Consiglio dell’Ordine, della relazione redatta a compimento del primo anno di pratica e del libretto della pratica, sottoscritto dal praticante e dal dominus (Delibera COA di Roma del 28 maggio 2020).