Illecito l’uso di procure alle liti “in bianco”.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che utilizzi firme apposte a un mandato “in bianco” per atti non solo non ancora predisposti ma la cui necessità sia da considerarsi solo eventuale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 6 novembre 2017, n. 152
L’esercizio di attività processuale dopo la morte della parte.
L’esercizio di attività processuale anche dopo la morte della parte ha natura eccezionale in quanto finalizzata ad evitare l’insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa e non può in ogni caso prescindere da una compiuta informativa a favore di questi ultimi, sicché non può fondarsi su iniziative personali ed assunte in totale autonomia dal difensore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 6 novembre 2017, n. 152
Illecito utilizzare una procura alle liti di un cliente deceduto da anni.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che instauri un giudizio utilizzando una procura alle liti rilasciatagli in bianco diversi anni prima dalla parte assistita, poi deceduta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 6 novembre 2017, n. 152